MARK VIII ha scritto:premesso che:
io e mia cugina siamo proprietari di una villetta bifamiliare ( io della parte destra e mia cugina della parte sinistra ) costruita dai nostri genitori nel 1968;
abbiamo ereditato rispettivamente nel 2014 e nel 2010;
dovendo iniziare la pratica per sostituire il tetto, costruito in eternit, abbiamo scoperto che il sottotetto, non usabile né mai utilizzato a scopo abitativo risulta essere alto 130 cm. contro i 50 cm. risultanti dal permesso di costruire;
complessivamente, la casa risulta essere poco meno di 8 m. di altezza rispetto ai 7 m. presentati a progetto;
ci è stato detto che le alternative sono la demolizione della parte in esubero o in alternativa il pagamento di una multa;
ci è stato pure detto che allo stato attuale non potremmo nemmeno vendere;
si chiede se, considerato che all'epoca della costruzione avevamo 6 e 3 anni rispettivamente e possiamo quindi dimostrare la nostra totale estraneità ai fatti ( il progettista dell'epoca risulta anch'esso deceduto ), non possiamo invocare qualche forma di prescrizione, ovviamente nel caso in cui l'importo della multa risultasse eccessivamente elevato ( allo stato attuale non ci sono state indicate cifre ).
grazie a chi vorrà risponderci e cordiali saluti
Se la parte di opera difforme è solo la copertura, conviene demolire ed adeguare , il nuovo tetto, alle previsioni orginarie.
Non c'è prescrizione amministrativa per gli abusi edili.
Comunque ti riporto l'art. 34 del DPR 380/2001 che dispone.
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformita', il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformita' dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere
adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformita' dalla ((segnalazione certificata di inizio attivita')).
2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.