da gms » 27/11/2015, 16:56
Se può interessare ho realizzato un foglio excel per il calcolo del FCDE in sede di assestamento, seguendo l'esempio n. 5 (in appendice al principio contabile 4.2).
Il foglio excel richiede l'indicazione della percentuale di accantonamento adottata per il primo anno (es. 36%) sull'intero ammontare del Fondo, dello stanziamento sul bilancio di previsione e della quota accantonata a FCDE per ciascun capitolo.
Dopodichè, inseriti i valori dell'assestamento (assestato, accertato e incassato a competenza), valuta la necessità di adeguamento (mantenendo la percentuale della previsione o adeguandola al ribasso).
Non riesco ad allegare il foglio excel. Se qualcuno fosse interessato può richiedermelo.
Sempre a questo proposito ho mandato apposito quesito all'Ifel che riporto di seguito:
DOMANDA:
Spett.le Fondazione Ifel,
in occasione dell’assestamento di bilancio occorre procedere alla verifica della congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.
Seguendo l’esempio n. 5, in appendice al principio contabile 4.2, si fa sempre riferimento all’adozione della minor percentuale rispetto a quella determinata in sede previsionale.
Cito testualmente:
“… Esempi: con riferimento all’esempio precedente, lo stanziamento del capitolo riguardante i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada è 1.000. Conseguentemente l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio è 450.
- In occasione dell’assestamento si verifica che lo stanziamento non è stato variato, mentre gli accertamenti sono pari a 1200 e gli incassi in c/competenza sono pari a 500. In occasione dell’assestamento l’ente procede all’adeguamento degli stanziamenti almeno agli accertamenti
Si calcola il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti (pari a 41,7%), e si confronta il conseguente complemento a 100, pari a 58,3%, con la percentuale utilizzata per il bilancio di previsione ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari al 45%).
Considerato che l’andamento degli incassi nel corso dell’anno non consente di migliorare la percentuale di accantonamento al fondo, si conserva la percentuale del 45%, applicandola all’importo di 1.200. L’importo del fondo crediti cui è necessario adeguarsi è 540.”
La domanda è: come mai occorre tener conto solo di una percentuale migliorativa?
Ringrazio per la cortese attenzione e per la preziosa collaborazione.
RISPOSTA:
La costituzione del fondo crediti nel bilancio di previsione e l’adeguamento durante la gestione costituiscono uno sforzo finanziario di notevole impatto per gli equilibri di bilancio degli enti locali e, pertanto, il principio consente di non adeguare in caso di peggioramento della percentuale di riscossione. Si tratta di una facoltà rinviata al prudente apprezzamento dell’Ente che potrà tenere conto, in caso di disponibilità di risorse correnti, di procedere ad un maggiore accantonamento rispetto a quello obbligatorio previsto dal principio e dalle vigenti norme legislative.