 da lucio guerra » 11/12/2015, 15:18
da lucio guerra » 11/12/2015, 15:18 
			
			TASI per edifici storici ed artistici e quelli inagibili: cumulo o separazione dei benefici
Tra i dubbi sulla corretta applicazione (anche) della  TASI, un posto spetta ai  fabbricati storici o artistici che siano anche dichiarati  inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. 
Procedendo con ordine, si ricorda che l’art. 1, comma 675 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che per la determinazione della base imponibile ai fini della TASI si applicano gli  stessi criteri previsti dalla disciplina dell’ IMU di cui all’art. 13 del DL n. 201/2011 conv. L. n. 214/2011. Pertanto, come confermato anche dal Dipartimento delle Finanze nelle FAQ del 3 giugno 2014 (risposta 8), la base imponibile della TASI va  ridotta del  50% per le sole fattispecie di fabbricati storici o artistici e di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, come sancito ai fini dell’IMU dal comma 3 del citato art. 13 del DL n. 201/2011.
Infatti, la base imponibile dell’IMU, costituita dal valore (catastale o contabile) determinato ai fini ICI (art. 5 del DLgs. n. 504/1992), è ridotta del  50% per i seguenti immobili:
- fabbricati di interesse  storico o artistico di cui all’art. 10 del DLgs. n. 42/2004, cioè i fabbricati solo con “ vincolo”  diretto ( cfr. Agenzia del Territorio, circolare n. 5/2012);
- fabbricati dichiarati dal contribuente  inagibili o inabitabili e di fatto  non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (inagibilità o inabitabilità e assenza di utilizzo). A tal fine è noto che il contribuente, in alternativa all’inagibilità o inabitabilità accertata dall’ufficio tecnico comunale, ha la possibilità di presentare una  dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, mentre dal canto suo il Comune impositore competente ha la potestà di disciplinare le caratteristiche di  fatiscenzasopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria).
In caso di  abitazione storica (unità immobiliare classificata nella categoria catastale  A/9) dichiarata  inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzata, il Dipartimento delle Finanze si è già espresso in materia di IMU affermando che le  due tipologie di  agevolazione non sono  cumulabili (FAQ del 31 maggio 2012), per cui  non è possibile applicare l’imposta sul  25%della relativa  base imponibile.
Secondo i tecnici delle Finanze, l’agevolazione prevista per i fabbricati di interesse storico o artistico ha il fine di consentire la  conservazione e il  miglioramento del patrimonio storico e artistico del nostro Paese, nonché compensare i rispettivi proprietari dei vincoli (che non sono pochi) imposti dalla legge. Pertanto, secondo il Dipartimento, i due  benefici non sono  cumulabili poiché “ non appare  coerente con la logica della norma prevedere un’ ulteriore agevolazione” che sembra già compresa nella norma specificatamente disposta per tali fabbricati. La risposta ministeriale, sulla cui bontà abbiamo già espresso qualche perplessità, si applicherebbe naturalmente anche in materia di  TASI.
A nostro parere, invece, le due agevolazioni sarebbero  cumulabili perché avrebbero una  finalità diversa, in quanto diversa sarebbe la loro natura. Infatti, pur rendendoci conto che la normativa di favore, come quella in esame, è di  stretta interpretazione, siamo convinti che anche nell’intenzione del legislatore i due benefici fossero  distinti e separati e quindi cumulabili. La  riduzione prevista per i fabbricati di interesse  storico o artistico è  specifica, mentre quella stabilita per i fabbricati dichiarati  inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati sembra  generica e, come tale, non può che abbracciare anche i fabbricati storici o artistici.
Peraltro quest’ultima riduzione oltre ad essere speciale, nel senso di eccezionale, si applica “ limitatamente al  periodo dell’anno durante il quale sussistono dette  condizioni”. Il che dovrebbe essere di conforto alla tesi agevolativa della cumulabilità, anche sotto il profilo logico e sistematico dell’interpretazione della norma.
In occasione della TASI, dunque, confidiamo in un  ripensamento dei tecnici delle Finanze, anche perché  non sembra  coerente sostenere che per i fabbricati storici o artistici la riduzione della base imponibile del  50% sia  sufficiente a coprire in via ordinaria i  gravosi oneri di conservazione e manutenzione e in via speciale il  degrado materiale sopravvenuto ovvero obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.
A tacere dei  danni che recano le calamità naturali (alluvione, sisma) anche ai fabbricati storici o artistici e delle  norme regolamentari dei  Comuni che, nel disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato (nell’accezione generica), considerano meritevoli di agevolazione quelli che, ad esempio, riportano gravi lesioni alle strutture orizzontali o verticali.
In  caso contrario, i contribuenti interessati ben potrebbero valutare l’opportunità di instaurare nei confronti dell’ente impositore competente un  contenzioso tributario, dopo aver presentato una richiesta di rimborso del tributo – redatta in carta libera – in ordine alla quale c’è stato il rifiuto espresso o tacito.