Andrea74 ha scritto:1) devono essere reimputati al 2016 o, se è ipotizzabile che il contenzioso non termini nel 2016, ad esercizi successivi; la reimputazione avviene attraverso il FPV, mediante il riaccertamento ordinario dei residui che la Giunta deve deliberare PRIMA del rendiconto 2015; in caso di reimputazione al 2016 e di assenza di movimentazione, al termine dell'esercizio la procedura sarà analoga per la reiscrizione nel 2017 o seguenti
2) il residuo passivo dev'essere stralciato, il residuo attivo deve essere mantenuto. L'economia confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione, in attesa di riduzione o devoluzione del mutuo. Si evidenzia quanto previsto dal punto 3.18 del principio contabile 4/2, per cui il residuo attivo deve risultare a titolo 5, tipologia 400, cat. 07 "Prelievi da depositi bancari" e non a titolo 6 "Accensione di prestiti".
3) lo stanziamento non deve essere impegnato e confluisce nella quota accantonata dell'avanzo
Andrea74 ha scritto:1) devono essere reimputati al 2016 o, se è ipotizzabile che il contenzioso non termini nel 2016, ad esercizi successivi; la reimputazione avviene attraverso il FPV, mediante il riaccertamento ordinario dei residui che la Giunta deve deliberare PRIMA del rendiconto 2015; in caso di reimputazione al 2016 e di assenza di movimentazione, al termine dell'esercizio la procedura sarà analoga per la reiscrizione nel 2017 o seguenti
2) il residuo passivo dev'essere stralciato, il residuo attivo deve essere mantenuto. L'economia confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione, in attesa di riduzione o devoluzione del mutuo. Si evidenzia quanto previsto dal punto 3.18 del principio contabile 4/2, per cui il residuo attivo deve risultare a titolo 5, tipologia 400, cat. 07 "Prelievi da depositi bancari" e non a titolo 6 "Accensione di prestiti".
3) lo stanziamento non deve essere impegnato e confluisce nella quota accantonata dell'avanzo
Andrea74 ha scritto:1) devono essere reimputati al 2016 o, se è ipotizzabile che il contenzioso non termini nel 2016, ad esercizi successivi; la reimputazione avviene attraverso il FPV, mediante il riaccertamento ordinario dei residui che la Giunta deve deliberare PRIMA del rendiconto 2015; in caso di reimputazione al 2016 e di assenza di movimentazione, al termine dell'esercizio la procedura sarà analoga per la reiscrizione nel 2017 o seguenti
2) il residuo passivo dev'essere stralciato, il residuo attivo deve essere mantenuto. L'economia confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione, in attesa di riduzione o devoluzione del mutuo. Si evidenzia quanto previsto dal punto 3.18 del principio contabile 4/2, per cui il residuo attivo deve risultare a titolo 5, tipologia 400, cat. 07 "Prelievi da depositi bancari" e non a titolo 6 "Accensione di prestiti".
3) lo stanziamento non deve essere impegnato e confluisce nella quota accantonata dell'avanzo
Andrea74 ha scritto:1) devono essere reimputati al 2016 o, se è ipotizzabile che il contenzioso non termini nel 2016, ad esercizi successivi; la reimputazione avviene attraverso il FPV, mediante il riaccertamento ordinario dei residui che la Giunta deve deliberare PRIMA del rendiconto 2015; in caso di reimputazione al 2016 e di assenza di movimentazione, al termine dell'esercizio la procedura sarà analoga per la reiscrizione nel 2017 o seguenti
2) il residuo passivo dev'essere stralciato, il residuo attivo deve essere mantenuto. L'economia confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione, in attesa di riduzione o devoluzione del mutuo. Si evidenzia quanto previsto dal punto 3.18 del principio contabile 4/2, per cui il residuo attivo deve risultare a titolo 5, tipologia 400, cat. 07 "Prelievi da depositi bancari" e non a titolo 6 "Accensione di prestiti".
3) lo stanziamento non deve essere impegnato e confluisce nella quota accantonata dell'avanzo
decima ha scritto:Andrea74 ha scritto:1) devono essere reimputati al 2016 o, se è ipotizzabile che il contenzioso non termini nel 2016, ad esercizi successivi; la reimputazione avviene attraverso il FPV, mediante il riaccertamento ordinario dei residui che la Giunta deve deliberare PRIMA del rendiconto 2015; in caso di reimputazione al 2016 e di assenza di movimentazione, al termine dell'esercizio la procedura sarà analoga per la reiscrizione nel 2017 o seguenti
2) il residuo passivo dev'essere stralciato, il residuo attivo deve essere mantenuto. L'economia confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione, in attesa di riduzione o devoluzione del mutuo. Si evidenzia quanto previsto dal punto 3.18 del principio contabile 4/2, per cui il residuo attivo deve risultare a titolo 5, tipologia 400, cat. 07 "Prelievi da depositi bancari" e non a titolo 6 "Accensione di prestiti".
3) lo stanziamento non deve essere impegnato e confluisce nella quota accantonata dell'avanzo
Nell'approvazione del rendiconto ho fatto quanto indicato nel punto 1) anche se poi sembrerebbe non corretto.
Mi ritrovo quindi ad avere un fpv di parte corrente per 100 alla fine del 31/12/2015 derivante appunto da residui reimputati e quindi non provenienti dalla competenza 2015. Ora ai fini della certificazione del patto secondo voi è corretto non indicare nulla alla voce dell'fpv ? Di fatto non ho cancellato degli impegni di competenza. Quando si trasmetterà il questionario sul rendiconto alla corte potranno sorgere problemi?
grazie
decima ha scritto:decima ha scritto:Andrea74 ha scritto:1) devono essere reimputati al 2016 o, se è ipotizzabile che il contenzioso non termini nel 2016, ad esercizi successivi; la reimputazione avviene attraverso il FPV, mediante il riaccertamento ordinario dei residui che la Giunta deve deliberare PRIMA del rendiconto 2015; in caso di reimputazione al 2016 e di assenza di movimentazione, al termine dell'esercizio la procedura sarà analoga per la reiscrizione nel 2017 o seguenti
2) il residuo passivo dev'essere stralciato, il residuo attivo deve essere mantenuto. L'economia confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione, in attesa di riduzione o devoluzione del mutuo. Si evidenzia quanto previsto dal punto 3.18 del principio contabile 4/2, per cui il residuo attivo deve risultare a titolo 5, tipologia 400, cat. 07 "Prelievi da depositi bancari" e non a titolo 6 "Accensione di prestiti".
3) lo stanziamento non deve essere impegnato e confluisce nella quota accantonata dell'avanzo
Nell'approvazione del rendiconto ho fatto quanto indicato nel punto 1) anche se poi sembrerebbe non corretto.
Mi ritrovo quindi ad avere un fpv di parte corrente per 100 alla fine del 31/12/2015 derivante appunto da residui reimputati e quindi non provenienti dalla competenza 2015. Ora ai fini della certificazione del patto secondo voi è corretto non indicare nulla alla voce dell'fpv ? Di fatto non ho cancellato degli impegni di competenza. Quando si trasmetterà il questionario sul rendiconto alla corte potranno sorgere problemi?
grazie
nessun aiuto?