GiglioCdC ha scritto:Rag. ha scritto:scusatemi
nel mio piccolo comune avevo solo un'opera prevista... peraltro fasulla: e infatti poi non se ne è fatto nulla
il mio software pretendeva cmunque che compilassi in merito un cronoprogramma e così' è stato fatto (fu ipotizzato per semplicità di ultimare e pagare l'opera entro il 2015)... di conseguenza non si è attivato alcun FPV!
ora mi chiedo: devo comunque (dietro determina se entro il 2015, con delibera di GC se in sede di riaccertamento ordinario dei RR) procedere alla variazione del cronoprogramma sopraccitato?
o in tale semplice caso si può lasciare tutto com'è, non occorrendo atti o registrazioni (contrariamente alla situazione in cui la variazione di esigibilità si rendesse necessaria perchè - pres. nel mio caso - effettivamente l'impegno inizialmente battezzato d'esigibilità 2015 diventasse poi da "spostare" d'esigibilità nel 2016 per sopraggiunte informazioni a riguardo)?
1. Se non hai attivato nemmeno l'entrata accertandola (opera fasulla?) non ti si crea nè avanzo nè tantomeno FPV.
2. Se l'entrata l'hai accertata ma non hai potuto prenotare l'opera di investimento secondo le norme agevolate per gli investimenti (ora pagg. 35-36 nuova stesura principio contabile finanziario - sarebbe da chiedere ad arconet di metterci anche i paragrafi) ti diventa avanzo vincolato
3. Se l'entrata l'hai accertata ma non hai prenotato la spesa secondo il principio suddetto, con un atto del 2015 non credo che puoi attivare alcun FPV (a meno che non hai un atto che ad oggi non è ancora pubblicato....) perchè in ogni caso le condizioni per prenotare la spesa devono sussistere nel 2015 e non dopo. Nel 2016 puoi solo cambiare queste condizioni con variaizoni di esigibilità ma non anche crearle ex tunc ....
Sunray45 ha scritto:Se può interessare vi riporto un estratto dell'articolo di Matteo Barbero su Italia Oggi:
"19/02/2016 - Italia Oggi
Altro che sblocco degli avanzi. Per molti enti, il nuovo pareggio di bilancio rischia di
essere una gabbia peggiore del Patto. Facciamo un esempio: se un ente applica 100 di
avanzo non derivante da debito nel 2016 per finanziare un'opera di pari importo con due
stati avanzamento di 50 nel 2016 e di 50 nel 2017, ai fini del pareggio avrà un buco di 100
nel primo anno e di 50 nel secondo: in tutto 150.
Com'è possibile? È la conseguenza del fatto che, nel 2016, il fondo pluriennale vincolato
rileva non solo come entrata, ma anche come spesa.
Nel nostro esempio, si ha solo il secondo effetto, per cui, ai fini del pareggio 2016, l'ente
dovrà scontare sia gli impegni esigibili nell'anno per 50 che quelli (altri 50) rinviati
all'anno successivo e accantonati a fondo. Nel 2017, quest'ultimo in entrata non varrà,
mentre i 50 di impegno peseranno sul saldo.
Non va meglio agli enti che hanno contratto mutui per finanziare investimenti che devono
ancora partire.
Matteo Barbero"
Direi che prima di applicare avanzo bisogna calcolare bene le conseguenze....
PAO ha scritto:Sunray45 ha scritto:Se può interessare vi riporto un estratto dell'articolo di Matteo Barbero su Italia Oggi:
"19/02/2016 - Italia Oggi
Altro che sblocco degli avanzi. Per molti enti, il nuovo pareggio di bilancio rischia di
essere una gabbia peggiore del Patto. Facciamo un esempio: se un ente applica 100 di
avanzo non derivante da debito nel 2016 per finanziare un'opera di pari importo con due
stati avanzamento di 50 nel 2016 e di 50 nel 2017, ai fini del pareggio avrà un buco di 100
nel primo anno e di 50 nel secondo: in tutto 150.
Com'è possibile? È la conseguenza del fatto che, nel 2016, il fondo pluriennale vincolato
rileva non solo come entrata, ma anche come spesa.
Nel nostro esempio, si ha solo il secondo effetto, per cui, ai fini del pareggio 2016, l'ente
dovrà scontare sia gli impegni esigibili nell'anno per 50 che quelli (altri 50) rinviati
all'anno successivo e accantonati a fondo. Nel 2017, quest'ultimo in entrata non varrà,
mentre i 50 di impegno peseranno sul saldo.
Non va meglio agli enti che hanno contratto mutui per finanziare investimenti che devono
ancora partire.
Matteo Barbero"
Direi che prima di applicare avanzo bisogna calcolare bene le conseguenze....
E se invece io quest'anno accendo un mutuo di 100 e faccio partire la gara nell'anno, portando tutto il 100 nel 2017 con FPV... cosa succede?
A quanto ho capito, tale FPV è riveniente da debito e quindi nel 2016 non mi conta come spesa, mentre nel 2017 non mi conterà come entrata.
Morale della favola: nel 2016 l'operazione è neutra a fini pareggio; nel 2017 mi impatta per 100.
Quello che ho scritto è corretto?
Mi confermate che la dicitura "FPV riveniente da debito" si riferisce al caso esposto?
Grazie.
GiglioCdC ha scritto:Rag. ha scritto:scusatemi
nel mio piccolo comune avevo solo un'opera prevista... peraltro fasulla: e infatti poi non se ne è fatto nulla
il mio software pretendeva cmunque che compilassi in merito un cronoprogramma e così' è stato fatto (fu ipotizzato per semplicità di ultimare e pagare l'opera entro il 2015)... di conseguenza non si è attivato alcun FPV!
ora mi chiedo: devo comunque (dietro determina se entro il 2015, con delibera di GC se in sede di riaccertamento ordinario dei RR) procedere alla variazione del cronoprogramma sopraccitato?
o in tale semplice caso si può lasciare tutto com'è, non occorrendo atti o registrazioni (contrariamente alla situazione in cui la variazione di esigibilità si rendesse necessaria perchè - pres. nel mio caso - effettivamente l'impegno inizialmente battezzato d'esigibilità 2015 diventasse poi da "spostare" d'esigibilità nel 2016 per sopraggiunte informazioni a riguardo)?
1. Se non hai attivato nemmeno l'entrata accertandola (opera fasulla?) non ti si crea nè avanzo nè tantomeno FPV.
2. Se l'entrata l'hai accertata ma non hai potuto prenotare l'opera di investimento secondo le norme agevolate per gli investimenti (ora pagg. 35-36 nuova stesura principio contabile finanziario - sarebbe da chiedere ad arconet di metterci anche i paragrafi) ti diventa avanzo vincolato
3. Se l'entrata l'hai accertata ma non hai prenotato la spesa secondo il principio suddetto, con un atto del 2015 non credo che puoi attivare alcun FPV (a meno che non hai un atto che ad oggi non è ancora pubblicato....) perchè in ogni caso le condizioni per prenotare la spesa devono sussistere nel 2015 e non dopo. Nel 2016 puoi solo cambiare queste condizioni con variaizoni di esigibilità ma non anche crearle ex tunc ....
Rag. ha scritto:GiglioCdC ha scritto:Rag. ha scritto:scusatemi
nel mio piccolo comune avevo solo un'opera prevista... peraltro fasulla: e infatti poi non se ne è fatto nulla
il mio software pretendeva cmunque che compilassi in merito un cronoprogramma e così' è stato fatto (fu ipotizzato per semplicità di ultimare e pagare l'opera entro il 2015)... di conseguenza non si è attivato alcun FPV!
ora mi chiedo: devo comunque (dietro determina se entro il 2015, con delibera di GC se in sede di riaccertamento ordinario dei RR) procedere alla variazione del cronoprogramma sopraccitato?
o in tale semplice caso si può lasciare tutto com'è, non occorrendo atti o registrazioni (contrariamente alla situazione in cui la variazione di esigibilità si rendesse necessaria perchè - pres. nel mio caso - effettivamente l'impegno inizialmente battezzato d'esigibilità 2015 diventasse poi da "spostare" d'esigibilità nel 2016 per sopraggiunte informazioni a riguardo)?
1. Se non hai attivato nemmeno l'entrata accertandola (opera fasulla?) non ti si crea nè avanzo nè tantomeno FPV.
2. Se l'entrata l'hai accertata ma non hai potuto prenotare l'opera di investimento secondo le norme agevolate per gli investimenti (ora pagg. 35-36 nuova stesura principio contabile finanziario - sarebbe da chiedere ad arconet di metterci anche i paragrafi) ti diventa avanzo vincolato
3. Se l'entrata l'hai accertata ma non hai prenotato la spesa secondo il principio suddetto, con un atto del 2015 non credo che puoi attivare alcun FPV (a meno che non hai un atto che ad oggi non è ancora pubblicato....) perchè in ogni caso le condizioni per prenotare la spesa devono sussistere nel 2015 e non dopo. Nel 2016 puoi solo cambiare queste condizioni con variaizoni di esigibilità ma non anche crearle ex tunc ....
ok grazie.. ma devo comunque (dietro determina se entro il 2015, con delibera di GC se in sede di riaccertamento ordinario dei RR) procedere alla variazione del cronoprogramma sopraccitato? o in tale semplice caso si può lasciare tutto com'è, non occorrendo atti nè registrazioni nel programma di contabilità?