da lucio guerra » 16/02/2016, 13:53
la rateizzazione ha il suo percorso e come tale va trattata
Il beneficio della rateazione si perde nei casi di mancato pagamento:
della prima rata entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento di quella successiva.
Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (fino al 30% dell’importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (2,5% fino al 31 dicembre 2013; 1% dal 1° gennaio 2014).
Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.
Con la risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011 - pdf, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata.
il mancato versamento per altre annualità non comprese nella rateizzazione va trattata a parte