Comodato d'uso gratuito - conferma precedente agevolazione?

Comodato d'uso gratuito - conferma precedente agevolazione?

Messaggioda bio-tasse » 27/04/2016, 10:02

Nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla Finanziaria 2016, si riduce del 50% la base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori rispettando tutti gli obblighi burocratici previsti.
Nel caso specifico il Comune ha già dal 2012 deliberato un'aliquota agevolata (senza alcuna assimilazione da regolamento) per gli usi gratuiti a parenti in linea retta fino al 2° grado compreso. L'aliquota nel 2015 era del 9,80 per mille.
Vi chiedo, cortesemente, un vostro parere in merito al mantenimento della sopra citata agevolazione alla luce della nuova normativa e del fatto che ora gli usi gratuiti sono previsti entro il 1° grado.
Grazie
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Re: Comodato d'uso gratuito - conferma precedente agevolazio

Messaggioda lucio guerra » 27/04/2016, 10:13

va applicata l'aliquota agevolata come stabilita nel 2015 ma le condizioni di applicazione del comodato sono quelle di legge

non è possibile, a mio parere, applicare altre condizioni ... essendo ormai compiutamente disciplinata dalla legge la regola del comodato

quindi non possono coesistere condizioni diverse da quelle stabilite dallo stato, dovendo invece restare l'aliquota agevolata ......divieto aumento aliquore (art.1 comma 26) ...... che sarà applicabile alla base imponibile ridotta del 50%

questo è il mio pensiero
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Re: Comodato d'uso gratuito - conferma precedente agevolazio

Messaggioda Paolo Gros » 27/04/2016, 10:16

CONFERMO...non è possibile, a mio parere, applicare altre condizioni ... essendo ormai compiutamente disciplinata dalla legge la regola del comodato
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Re: Comodato d'uso gratuito - conferma precedente agevolazio

Messaggioda bio-tasse » 27/04/2016, 10:41

Grazie per i vostri contributi innanzi tutto.
Vorrei quindi riepilogare quale sarebbe secondo voi la giusta applicazione.
1) l'aliquota ridotta del 9,80 per mille rimarrebbe ma solamente per i casi di uso gratuito contemplati dalle nuove disposizioni di legge
2) i precedenti usi gratuiti entro il 1° ed il 2° grado che non abbiano le caratteristiche di cui sopra (registrazione contratto ecc.) dovrebbero essere assoggettate all'IMU ordinaria prevista in questo caso al 10,60 per mille
Ho interpretato correttamente il vostro pensiero oppure ho frainteso qualcosa?
Grazie
Maurilio
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Re: Comodato d'uso gratuito - conferma precedente agevolazio

Messaggioda lucio guerra » 27/04/2016, 10:45

1) l'aliquota ridotta del 9,80 per mille rimarrebbe ma solamente per i casi di uso gratuito contemplati dalle nuove disposizioni di legge

si ... e potrebbe essere anche abbassata... non aumetata

2) i precedenti usi gratuiti entro il 1° ed il 2° grado che non abbiano le caratteristiche di cui sopra (registrazione contratto ecc.) dovrebbero essere assoggettate all'IMU ordinaria prevista in questo caso al 10,60 per mille

si
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Re: Comodato d'uso gratuito - conferma precedente agevolazio

Messaggioda bio-tasse » 27/04/2016, 12:39

Volevo dare il mio modesto contributo alla questione riportando quanto scritto sulla F.A.Q. n° 11 fornite dall'IFEL in data 21 marzo 2016 in risposta ai quesiti posti dai partecipanti ai webinar “Aggiornamento sulle
disposizioni in materia di entrate introdotte dalla Legge di stabilità 2016” del 29
gennaio e del 12 febbraio 2016.

11)Come ci dobbiamo comportare con gli immobili concessi in comodato a
genitori o figli prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità del 2016?
Se il comune aveva disposto con propria norma regolamentare l’assimilazione questa si
deve ritenere abrogata ex lege e l’abitazione concessa in comodato sarà soggetta
all’aliquota ordinaria vigente nel Comune. Ciò non rappresenta un violazione
dell’obbligo di non disporre per il 2016 aumenti delle aliquote tributarie, perché la
sospensione prevista dall’art. 1, comma 26 della legge n. 208 del 2015 riguarda le
delibere comunali, mentre nel caso in questione l’aumento è determinato da una
modifica operata con legge. Si fa presente, in proposito, che il Dipartimento delle
finanze ha precisato, nella Risoluzione n. 1 del 2016, che a decorrere dal 2016 è
preclusa la possibilità per i Comu
condizioni previste dalla legge n. 208 del 2015.ni di continuare a disporre l’assimilazione con proprio
regolamento, diversamente verrebbero violati i limiti imposti dall’art. 52 del D.lgs. n.
446 del 1997.
Se, invece, il Comune non aveva disposto l’assimilazione all’abitazione principale ma
aveva previsto un’aliquota agevolata, questa continuerà ad applicarsi con le regole
comunali e si cumulerà con quella statale, limitatamente ai casi che rispettano le le
condizioni previste dalla legge n. 208 del 2015.
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Re: Comodato d'uso gratuito - conferma precedente agevolazio

Messaggioda lucio guerra » 27/04/2016, 13:13

con tutto risapetto per ifel ... ritengo siano conclusioni non previste dalla norma e non contenute nella risoluzione 1/Df del 17-02-2016

la legge non poteva trattare l'argomento di aliquote ordinare "agevolate" per comodati, in quanto siatuazioni al limite della legittimità e non previste dalla norma, che per i comodati prevedeva solo ... la facoltà per i comuni di equiparare all’abitazione principale, a determinate condizioni, l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale............

il punto fondamentale, a mio avviso, resta il seguente :

ogni previsione comunale che preveda l'applicazione del comodato in modalità differente dalla normativa .............comporta la violazione dei limiti imposti dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, vale a dire l ’“l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi”.

... Infatti, l’esercizio della predetta facoltà determinerebbe l'applicazione di una riduzione per comodati che non rispettano i requisiti ora puntualmente stabiliti dalla legge .... andando palesemente ad incidere sulla "individuazione e definizione delle fattispecie imponibili"

infatti nella citata risoluzione ministeriale il dipartimenti si limita ad indicare :

Il comune può, comunque, stabilire, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 consente allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali.

non aggiungendo altro ......
sempre e solo il mio pensiero .. argomentato ovviamente
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Re: Comodato d'uso gratuito - conferma precedente agevolazio

Messaggioda bio-tasse » 27/04/2016, 13:17

GRAZIE
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