da lucio guerra » 18/03/2016, 14:10
a mio parere si .......
non sono d'accordo con ifel ... ma è una mia posizione così supportata
parere Protocollo 2195 Data 16/02/2009 Ambito CONTABILITA' E FINANZE REGIONE FVG
.... Ai sensi, inoltre, dell'articolo 1103 c.c. (Disposizioni della quota), 'Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e
cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota'.
Ebbene, sì come è prevista la facoltà di disporre della quota a favore dei terzi estranei alla comunione, a maggior
ragione è possibile disporre della cosa comune anche a favore di uno dei comproprietari.[1]
È, quindi, ben possibile, nell'ipotesi di comproprietà, che uno fissi la propria abitazione principale nell'immobile e che
altro titolare non vi risieda e conceda al primo, con un contratto di comodato, il godimento e l'uso connesso alla
propria quota.
Se, allora, il fabbricato è in comproprietà, per quote uguali, fra due soggetti, colui che lo destina ad abitazione
principale si avvale del proprio titolo proprietario pari al 50 per cento, nonché di un secondo titolo, connesso ad un
diritto personale di godimento, gratuito.
In alcuni, anche recentissimi, pareri, l'Anci si è espressa riconoscendo la legittimità della fattispecie ut supra
delineata: applicazione dell'istituto del comodato in relazione alla quota di comproprietà ed affermazione
dell'esenzione totale del cespite dall'imposta in esame..........