tobe ha scritto:Chiedo un vostro parere su quanto segue:
il nostro comune (sotto i 1.000 abitanti) sostiene spese per circa 10.000 euro per prestazioni di servizi affidati ad una società esterna che predispone bilancio, rendiconto e tutti i vari adempimenti contabili ed amministrativi (i pochi dipendenti non sono in grado di svolgere tali adempimenti).
E' corretto considerare queste spese come prestazioni di servizi generiche o devono rientrare nelle spese per studi e consulenze soggette al limite di spesa di cui all'art.6 dl 70/2010, che per il comune in questione sarebbe "zero"?
Grazie
In linea generale penso che la prestazione di cui parli possa essere annoverata tra le prestazioni di servizi e comunque penso che non rientrino nel limite previsto per studi e consulenze. Di seguito, un dettato della Corte dei Conti che ad un certo punto precisa ...." l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la
prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti
con organizzazione strutturata e
prodotta senza caratterizzazione personale"... . Ora, nel tuo caso mi pare si tratti di una società che con una propria organizzazione di mezzi e personale si occupa dei servizi in questione...per cui direi che non rientra nella casistica delle consulenze/studi... Persino l'incarico all'avvocato che difende l'ente in giudizio non è studio/consulenza.... Spero di esserti stato utile.....nonostante LA CONFUSIONE REGNI SOVRANA NEL NOSTRO SETTORE !
Come ha indicato la Sezione delle Autonomie con delibera 6 del 2008 ”le disposizioni
regolamentari non trovano applicazione a quelle materie, come l’appalto di lavori o di beni o di
servizi, di cui al d. lgs. n. 163/2006 (cosiddetto “codice dei contratti pubblici”). Infatti, secondo la
giurisprudenza amministrativa consolidata (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n.
263/2008) l’incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura
come contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della
locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa
dall’esecutore.Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la
prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti
con organizzazione strutturata e
prodotta senza caratterizzazione personale.
Con riferimento, poi, all’incarico conferito ad un libero professionista, avvocato esterno
all’Amministrazione, va distinta l’ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca,
destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio
giudiziale.
La prima ipotesi rientra sicuramente nell’ambito di previsione dell’art. 3 commi da 54 a 57 della
legge finanziaria per il 2008. La seconda, invece, esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della legge finanziaria per il 2008 sopra indicata.
Con delibera n. 20/2009/P “ Ambito applicativo dell'art. 17, commi 30 e 30 bis del D.L. 78/2009,
convertito in L. 102/2009” la Sezione Centrale di controllo di legittimità, infine, ha individuato le
fattispecie che in relazione anche all’ambito applicativo di cui all’art. 7 comma 6 “possono,
comunque, essere considerate estranee alla previsione normativa:
a) le esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali
dell’amministrazione, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano
posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza,
studio e ricerca;
b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge,
e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione;
c) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione;
d) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice degli
appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e
forniture, atteso che trattasi di un “corpus” autonomo che trova in se stesso la propria compiuta
disciplina;
e) gli incarichi di docenza.”