Anna 2015 ha scritto:Voi ritenete che la norma si riferisca al caso di morte infermità abbandono della madre?
Hanno parlato di espressa rinuncia i dipendenti del contact center dell' inpdap.....
secondo me quello la previsione del comma 1 bis si riferisce alla madre lavoratrice autonoma che dopo un periodo di maternità inferiore a tre mesi decide di tornare al lavoro.....
Assolutamente no. l'art.16
vieta di adibire al lavoro le donne da due mesi prima a tre mesi dopo il parto (con un mese di flessibilità, art.20).
La madre non può "rinunciare" nè a favore del padre nè di chiunque altro, è una norma a tutela della salute della madre e del bambino.
l'art.1-bis. dice semplicemente che Le disposizioni
di cui al comma 1 (cioè che Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro ..., in caso di morte o di grave infermita' della madre ecc.ecc.), si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma.
Il congedo di maternità non è altro che la ex
astensione obbligatoria.
Un po' tutti abbiamo esperienza del call center dell'INPS. Se chiami tre volte ti dicono quattro cose diverse (e tutte sbagliate!)
Meglio lasciar perdere.
ART. 16 Divieto di adibire al lavoro le donnecomma 1.
E' VIETATO adibire al lavoro le donne:a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, ...;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternita' dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.