da lucio guerra » 23/08/2016, 10:02
Gazzetta Ufficiale N. 254 del 31 Ottobre 2006
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 3 ottobre 2006 Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2003, emanato ai sensi
dell'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 250 in data 27 ottobre 2003 che fissa in
Euro 5,56 l'importo spettante ai comuni per la notifica degli atti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mezzo dei messi
comunali;
Considerato che, ex art. 1, comma 2, del cennato decreto
interministeriale, la somma spettante per ogni singolo atto
notificato e' aggiornata ogni tre anni in relazione all'andamento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati accertato dall'ISTAT con decreto interministeriale
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri
atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il
servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi
comunali.
2. Al comune che vi provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile
2006, per ogni singolo atto notificato, la somma di Euro 5,88, oltre
alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste
dall'art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma e'
aggiornata ogni tre anni, in relazione all'andamento dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato
dall'ISTAT, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'interno.
3. L'ente locale richiede, con cadenza trimestrale, alle singole
amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti
per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse
amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla
liquidazione ed al pagamento delle somme dovute per tutte le
notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello
Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente dell'ufficio
periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente
locale interessato.
4. Le relative spese sono poste a carico della pertinente unita'
previsionale di base all'uopo individuata da ciascuna
amministrazione.
Roma, 3 ottobre 2006
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro dell'interno
Amato