da Paolo Gros » 12/10/2016, 7:59
La legge 164/2016 ha introdotto, anche in materia di ricorso all'indebitamento, importanti modifiche alla legge 243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio in base all'articolo 81, comma 6, della Costituzione.
La nuova formulazione dell'articolo 10 prevede, conformemente all'articolo 119, comma 6, della Costituzione, che il ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sia consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento.
In altre parole, viene confermata la regola, introdotta con la modifica costituzionale del 2001, che ha costituzionalizzato il principio del rispetto del pareggio di bilancio corrente da parte degli enti territoriali (la cosiddetta "golden rule"), che finalizza il ricorso all'indebitamento al solo finanziamento di spese d'investimento.
Il piano d'ammortamento
Le operazioni d'indebitamento possono essere effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, che evidenzino l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura dei relativi oneri. Non si potranno pertanto contrarre, ad esempio, debiti di durata ventennale per acquisire beni che hanno un ammortamento quinquennale. Questo dovrebbe impedire dei deficit intergenerazionali, derivanti dal fatto che l'utilità del bene sia interamente consumata da una generazione precedente e l'ammortamento, invece, sia posto a carico anche delle generazioni successive.
Il piano d'ammortamento dovrà evidenziare sia l'onere derivante dalla restituzione del capitale, sia il costo, in termini d'interessi, del ricorso al debito, sia le modalità con le quali l'ente provvederà al relativo finanziamento nei bilanci futuri.
Le intese regionali
Essendo entrata non rilevante, al pari dell'avanzo di amministrazione, ai fini del conto consolidato delle Pa ai sensi del Sec 2010, le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, potranno essere effettuate solo sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo finale di competenza non negativo di cui all'articolo 9, comma 1, della stessa legge 243/2012 del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima Regione. La Regione e i suoi enti territoriali, dunque, potranno giocarsi gli spazi finanziari al loro interno, ma non potranno "forzare" il saldo finale loro assegnato.
Qualora le intese regionali non siano sufficienti, l'indebitamento e gli investimenti finanziati attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, potranno essere garantiti mediante patti di solidarietà nazionali, restando fermo però il saldo finale non negativo di competenza per complesso degli enti territoriali.
I criteri e modalità di attuazione della nuova versione dell'articolo 10 della legge 243/2012, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, saranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata.