Benissimo ... a maggior ragione deve pagare anche nel 2011!!!
Nel 2013 c'erano state alcune agevolazioni eccezionali per i coltivatori diretti riguardo:
esenzione totale dei terreni coltivati (mentre per i non coltivatori l'esenzione era stata solo per il I semestre);
esenzione totale dei fabbricati rurali, strumentali e non strumentali
Se quel fabbricato fosse stato un rurale non strumentale nel 2013 non doveva pagare l'imposta, avendola pagata nel 2013 deve anche pagarla nel 2011 ... non so se sono stato chiaro come esposizione
