Moderatore Tutto PA ha scritto:Nella legge di stabilità 2016, articolo 1, comma 236, non è presente alcuna previsione diretta a consolidare nel tempo le riduzioni operate al trattamento accessorio per effetto dell’avvenuta riduzione del personale in servizio.
Ciò vuol dire che per stabilire il limite al trattamento accessorio nel 2017 bisogna confrontare il personale presente attualmente con quello del 2015. Quindi, se nel 2016 si è verificata una riduzione del personale questa non ha conseguenze sull’anno 2017.
In altri termini, ogni anno dovrà essere verificato rispetto all’anno di base, in questo caso il 2015, e non rispetto all’anno precedente. Pertanto, nel 2017 potrà anche esserci un limite del trattamento accessorio superiore all’ammontare del 2016.
forse non capisco, ma se c'è stata riduzione di una unità nel 2016 senza essere rimpiazzata come fa a non avere effetto sull'anno 2017 ? la riduzione opera in maniera cumulata da un anno all'altro; è stato così per le riduzioni dal 2011 al 2014 rispetto all'anno base 2010 (la riduzione del 2012 conteneva quella del 2011, la riduzione del 2013 conteneva quelle del 2012 e del 2011 e così via) ed è così dal 2016 in poi (e fino a che non saranno approvati i decreti) rispetto al 2015. Ciò che finora manca è che le riduzioni di cui alla legge di stabilità 2016, articolo 1, comma 236 non dovrebbero consolidarsi a regime come avvenuto per quelle del 2014 consolidatesi dal 2015