da mannie » 24/05/2017, 18:31
Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, e gli enti strumentali delle regioni, se il rendiconto della gestione non è approvato entro i termini previsti dall'art. 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, entro i 30 giorni successivi, trasmettono anche i dati contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui all'art. 3 relativi allo schema di rendiconto approvato dalla Giunta o, in assenza della delibera di Giunta, relativi ai dati di preconsuntivo;