Mobilità: dimissioni sì o no?

Mobilità: dimissioni sì o no?

Messaggioda Dario P » 04/09/2017, 9:33

Buongiorno a tutti, pongo questa domanda:
- un dipendente del nostro Ente Locale ha partecipato a un bando di mobilità presso la locale ASL ed è stato assunto a partire dal mese di novembre. Mi chiedevo se il dipendente deve presentare una lettera di dimissioni formale oppure comunicarci anche in via non ufficiale che si trasferirà all'ASL.
Inoltre l'ASL deve a sua volta mandarci una qualche comunicazione?

Grazie a tutti per le risposte.
Dario P
 
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Re: Mobilità: dimissioni sì o no?

Messaggioda an.bal » 04/09/2017, 10:38

se per mobilità non deve dimettersi.
servono due atti dirigenziali (de due enti interessati) che dispongono l'ingresso/uscita in mobilità.
an.bal
 
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Re: Mobilità: dimissioni sì o no?

Messaggioda gsalurso » 04/09/2017, 13:26

Dario P ha scritto:Buongiorno a tutti, pongo questa domanda:
- un dipendente del nostro Ente Locale ha partecipato a un bando di mobilità presso la locale ASL ed è stato assunto a partire dal mese di novembre. Mi chiedevo se il dipendente deve presentare una lettera di dimissioni formale oppure comunicarci anche in via non ufficiale che si trasferirà all'ASL.
Inoltre l'ASL deve a sua volta mandarci una qualche comunicazione?

C'è qualcosa che non quadra.
La mobilità tra Enti prevede il consenso dell'Amministrazione di appartenenza. Quindi il tuo Ente dovrebbe aver già concesso, preventivamente all'assunzione da parte dell'Ente destinatario, il "nulla osta" al trasferimento.

Art. 30 Dlgs 165/2001 (mod. art. 4 DL 90/2014)
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Per quanto riguarda invece le comunicazioni tra i due enti, tieni presente che la mobilità volontaria, si configura come una cessione del contratto di lavoro. Pertanto il dipendente non "riparte da zero" ma per quanto possibile vi è una continuità del rapporto di lavoro; dovete quindi trasmettere al nuovo Ente copia del fascicolo personale per la corretta applicazione della disciplina legale e contrattuale del rapporto di lavoro.
Il dipendente, ad esempio, non può essere assoggettato ad un nuovo periodo di prova, il nuovo datore di lavoro deve conoscere i periodi di assenza a qualunque titolo fruiti dal dipendente (ferie non godute, malattie, aspettative ecc.).

"la mobilità volontaria integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto". (Cassazione civile, sezioni unite, 12/12/2006 n. 26420);
le procedure di mobilità volontaria comportano una "mera modificazione soggettiva" del rapporto di lavoro già in atto e non già la costituzione di un nuovo rapporto.
(T.A.R. Sardegna, sez. I - 26/6/2015 n. 889; T.A.R. Campania Salerno, sez. II - 14/4/2015 n. 814).
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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