da albino » 16/09/2017, 18:35
Se il ruolo è stato compilato ed approvato in base alle denunce degli anni precedenti( quindi senza interventi di variazioni per il 2012) ed il Comune, come sembra, gestisce in proprio la riscossione, non può più riscuotere la TARSU per intervenuta decadenza al 31.12.2015 in quanto in questi casi vige il sistema dell’ ingiunzione ex rdl n.639/1910 da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’ accertamento è diventato definitivo per “ L’EFFETTO ULTRA ATTIVO” della denuncia originaria ( art.70 D.Lgs. n.507/93). Il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all’ accertamento definitivo ( Cass. N.10590 del 9/05/2007) . In questo caso è applicabile l' art.1 comma 163, della legge 296/2006 e tutti gli altri eventuali atti e provvedimenti ( pur non essendo richiesti da nessuna norma come avvisi di accertamento, avvisi bonari etc.) devono essere fatti entro i tre anni dall' accertamento definitivo che equivale all' originaria dichiarazione del contribuente.Ciò posto per l' annualità 2012, è intervenuta la decadenza del potere di poter riscuotere la tarsu stessa.