La sentenza n. 5246/2017 della sezione V del Consiglio di Stato dichiara che è legittima la clausola, inserita nel bando di gara, sull’insussistenza di situazioni d’incompatibilità o conflitto d’interesse tra l’ente locale e i gestori di un servizio pubblico.
La stazione appaltante ha, infatti, la possibilità ma soprattutto il compito di individuare requisiti di partecipazione alla gara che siano adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci al fine di assicurare il corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico. Un conflitto di interessi non correttamente affrontato influisce sulla regolarità della procedura di gara, comportando una violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.
Al link la sentenza: http://www.studiosigaudo.com/wp-content ... 6_2017.pdf