da ROMEO14 » 28/12/2017, 16:58
Mi risulta questo:
Permangono invece altri limiti puntuali previsti dalle norme, quali in particolari:
- la riduzione dei compensi, indennità e gettoni, le retribuzioni o le altre utilità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di amministrazioni e organi collegiali, comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nella misura del 10% dell'importo risultante il 30 aprile 2010, limitazione valida fino al 31 dicembre 2017 (e applicabile anche all'organo di revisione, come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione autonomie, con deliberazione n. 29/2015) – articolo 6, comma 3, Dl n. 78/2010;
- la contrazione della spesa per le missioni in misura non inferiore al 50% dell'ammontare sostenuto nel 2009, fatta eccezione per le forze di polizia (articolo 6, comma 12);
- il tetto di spesa previsto per le spese l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (eccetto le auto della polizia locale, dei servizi sociali o destinate ai servizi di manutenzione delle strade comunali), pari al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011. In proposito va rammentato che è terminato il divieto di acquisto di nuove auto, previsto fino al 2016 dall'articolo 1, comma 143, legge n. 228/2012;