debiti fuori bilancio

debiti fuori bilancio

Messaggioda gabriele g. » 31/03/2018, 7:56

mi potreste illustrare la procedura (le fasi operative) di riconoscimento di un debito fuori bilancio?e può capitare che a volte si "aggiri" il debito fuori bilancio pagando le somme su impegni "simili". se si in quali casi e per quali somme?
gabriele g.
 
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Re: debiti fuori bilancio

Messaggioda SOLVECOAGULA » 04/04/2018, 20:28

La materia è vasta, fra le ipotesi di debito fuori bilancio riconoscibile, rivestono maggiore importanza quelle di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 194 del TUEL.

lett. e)
indicativamente il riconoscimento si fonda sulla dimostrazione dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente nonostante l'illegittimità amministrativo contabile. La dimostrazione deve essere il fondamento della proposta di deliberazione consiliare. Non paroline sul bello e cattivo tempo, ma inequivocabile calcolo economico quantomeno altamente plausibile, oppure, se non numeri, inequivocabile perseguimento tutela della sicurezza, incolumità e altri beni e diritti che sarebbero stati eventualmente lesi senza l'acquisto dei beni e servizi.
Alcuni dubbi sciolti col passare degli anni: va deliberato in consiglio anche il non riconoscimento.
Se è necessaria la variazione di bilancio (solitamente lo è, ma non è obbligatoria) è necessario il parere del revisore.
Per anni in molti hanno ritenuto che se non è necesssaria, non è necessario il parere del revisore. Questa visione non ha più ragion d'esistere, poichè (non saprei però ora citare l'articolo) è stato fugato ogni dubbio sul fatto che il parere del revisore prescinde dalla necessità di variare il bilancio.
Mi sembra di ricordare che (verifica!) va pagato da parte dell'Ente anche se riconosciuto parzialmente o non riconosciuto. Dovrà comunque - anzi, conseguentemente - scattare il procedimento di rivalsa nei confronti del responsabile contraente. Non saprei se in questo caso va apposto il visto di regolarità.
Tendenzialmente la delibera di riconoscimento - al contrario di ciò che succede in molte prassi - è a carico del responsabile di settore, proprio perchè tecnicamente il primo a poter valutare e suffragare la tesi del vantaggio e arricchimento di questa o quella spesa.
Tendenzialmente il responsabile finanziario dovrebbe curarsi solo di quella parte della deliberazione che si cura del reperimento delle risorse e solo se (mia opinione) il responsabile di settore non ne ha a sufficienza nella propria parte di PEG/PRO.

lett. a) sentenza definitiva
Non si tratta in realtà di un processo di valutazione come sopra, ma di una presa d'atto. Tralasciando le valutazioni sulla coltivazione del procedimento giudiziario nelle fasi successive, e in questo caso non staremmo davanti ad un DFB da lettera a), le sentenze vanno eseguite.
Non sono riconoscibili gli interessi, nè altre spese derivanti dall'inerzia nel trattare il caso (l'Ente non ha vantaggi dal fatto che passi il tempo.... ciò è vero anche nell'ipotesi sopra e) ).
L'Ente ha,in base ad una legge finanziaria del decennio precedente 120 gg di tempo senza che possano essere emessi nei suoi confronti procedimenti esecutivi... è una norma che vuole dare il tempo all'Ente di organizzarsi appunto con convocazioni consiliari, variazioni ecc.

Tutto un capitolo a sè va poi aperto sulla fatturazione dell'avvocato di controparte in caso che l'Ente sia soccombente - a chi la emette (solo al proprio patrocinato), ritenuta d'acconto, IVA.


Per ciò che concerne l'aggiro, parlando in termini molto vaghi, dal punto di vista del servizio finanziario - e premesso che la cosa ha senso solo per la lettera e), diciamo che la dichiarazione sulla sussistenza di DFB spetta ai capi servizio. Se il responsabile del servizio finanziario ne intravede il fumo, credo che sia suo compito invitare collaborativamente a farlo emergere. Gli strumenti a sua disposizione e il percorso che deve fare è intanto quello dell'evidenza degli elementi negli atti; ovvero la consecutio fra atto d'impegno, ordinativo, prestazione, fattura.

Da rammentare che non si ha debito fuori bilancio per tutti gli impegni per cui secondo TUEL non è necessario (anche se non vietato) l'atto d'impegno (legge, contratti pluriennali.... anche se, a onor del vero, a mio avviso questo si può dire solo se il DFB viene rilevato in corso d'esercizio.... nel senso: se meccanicamente nel gestionale informatico non ho registrato l'impegno e si protrae questo stato fino a quando chiudo i conti, a mio avviso il DFB c'è eccome. Pertanto, se per es. l'impegno deriva da legge, lo si può assumere fino al 31/12 e non ci sono ritardi, poichè per legge è come se fosse stato assunto al 1/1.... se però per dimenticanza non viene impegnato in senso tecnico-contabile-informatico, quell'esercizio non ha quell'impegno nei fatti, ergo...

Sulla differenza fra DFB e passività pregresse, ti è gi stato segnalato un parere della Corte dei conti (Lombardia?) sulle utenze e conguagli, in cui si comprende abbastanza bene quando si ha uno o l'altro.
SOLVECOAGULA
 
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