celine77 ha scritto:Grazie per la tua risposta, ma a dire il vero non ho trovato da nessuna parte - a meno di una mia lettura superficiale - che le spese correnti non vanno a FPV in caso di reimputazione se non in casi rarissimi e ben specificati dalla legge come invece hai riportato.
Puoi gentilmente dirmi il riferimento normativo di quanto da te riferito?
Ero convinta che una spesa corrente (sia pur non avente una entrata correlata) impegnata sul 2017 (per la quale si prevedeva l'esigibilità nel 2017) in sede di riaccertamento ordinario, avendo verificato che la sua esigibilità non era 2017 ma 2018, poteva essere reimputata al 2018, cancellando l'impegno assunto nel 2017 e spostandolo nel 2018 ma sempre con la copertura del FPV che costituisco in sede di riaccertamento ordinario a seguito della cancellazione dell'impegno 2017...
C'è qualche passaggio sbagliato nella procedura sopra riportata? Grazie
Premesso che la parola "cancellato" potrebbe creare qualche incomprensione, ogni volta che la usi relativamente all'FPV e alla reimputazione... solitamente infatti si usa per l'impegno che nè resta a residuo, nè viene reimputato all'anno sucessivo... bensì proprio eliminato per insussistenza.
La norma allegato 4/2 del DLGS 118/2011 per le spese correnti (!) pone la regola generale che solo quelle legate a entrate a loro vincolate ed accertate, può formare FPV di spesa alla fine dell'anno e, nel giro all'anno successivo, FPV di entrata che finanzia l'impegno relativo reimputato.
Quindi, in generale, non tutte le spese correnti possono essere reimputate.
I servizi, acquistati senza il finanziamento di entrate vincolate, e non goduti per una parte inizialmente prevista... per es. sgombero neve perchè ha nevicato meno del previsto, l'impegno si cancella (in senso stretto) per la parte non goduta e punto. Infatti, l'FPV in nessun modo può essere utilizzato per spostare risorse all'anno successivo, se si tratta di spese non finanziate da entrate vincolate... se così fosse, tanto valeva rimanere nella contabilità vecchia, in un certo senso. Quindi, si cancella, e l'importo va in avanzo libero.
Per i beni è simile, tranne nel caso che per cause non imputabili all'Ente la consegna avvenga nell'anno successivo, nel qual caso è consentito formare FPV (ma da inesperto del caso suggerisco di approfondire questa mia forse eccessiva sintesi).
Vi sono le eccezioni - ma sono eccezioni tassativamente previste - in cui anche spese coperte da entrate generali possono formare oggetto di FPV. Trattamento accessorio del personale in primis, ma solo a certe condizioni.