Peculato all’albergatore che non riversa l’imposta di soggiorno al Comune.
Questo è quanto è stato affermato dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 32058, per mezzo della quale è stata confermata la condanna a due anni di reclusione per il titolare di una struttura ricettizia che non ha riversato al Comune l’imposta di soggiorno precedentemente incassata.
La Suprema Corte ha giustificato la sentenza attribuendo all’imprenditore alberghiero la qualità di incaricato di pubblico servizio, occupandosi questo di riscuotere materialmente l’imposta di soggiorno per conto dell’ente.
Ne deriva quindi che il mancato riversamento al Comune delle somme precedentemente incassate si possa configurare come un’appropriazione indebita di denaro da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, reato perseguibile ai sensi dell’articolo 314 del codice penale.
Link alla sentenza: http://www.studiosigaudo.com/wp-content ... 32058a.pdf