da Samuele77 » 20/09/2018, 17:52
Quello che ti ho scritto non è stabilito da una norma, ma è la spiegazione del concetto stesso di riserva di posti nei concorsi pubblici.
Le norme di legge si occupano invece di prevedere e regolare le singole fattispecie di riserve. I principali esempi di queste riserve sono:
- riserva dei posti di cui all'art. 7, comma 2, legge 68/1999 a favore dei lavoratori disabili nei limiti della relativa quota d'obbligo;
- riserva di posti a favore dei militari delle Forze armate di cui agli artt. 678 comma 9 e 1014 del D. Lgs. 66/2010;
- l'eventuale riserva parziale agli interni ai sensi dell'articolo 52 del d. lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 62 del d. lgs. 150/2009;
- le procedure selettive interamente riservate al personale interno ai sensi dell'art. 22, comma 15, del d. lgs. 75/2017.
Per quanto riguarda i limiti generali alle riserve e l'ordine di priorità tra più candidati che hanno diritto a riserve di diverso tipo, vedi l'art. 5, commi 1-3, del DPR 487/1994, che recitano:
"1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del
presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie
di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a
concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da
riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna
categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne
siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti
riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore
riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o
categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle
categorie stesse vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di
volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle
vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi
dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli
ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno
terminato senza demerito la ferma biennale".