da giacco71 » 26/09/2018, 13:28
Con la circolare del 20 giugno 2017 (prot. n. 7122) il Ministero dell’interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, avente ad oggetto “Modalità procedurali per la formulazione delle richieste di rimborso, articolo 43, comma 2 del CCNL Segretari comunali e provinciali”, fornisce agli Enti alcune indicazioni operative in merito alle somme che possono essere chieste a rimborso dai Comuni che hanno nominato un segretario comunale in posizione di disponibilità. La disposizione contrattuale di riferimento è l’art. 43, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 a norma del quale “in caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell’ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall’Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente”.
Quando è ammesso mantenere la maggiore indennità di posizione del precedente incarico
Le parti negoziali, con la predetta clausola contrattuale contenuta nell’art. 43, comma 2, hanno espressamente riservato al segretario collocato, ai sensi dell’articolo 101 del d.lgs. 267/2000, in posizione di disponibilità, la possibilità di conservare, in caso di incarico presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, la retribuzione di posizione più alta, corrispondente alla fascia demografica (o classificazione) dell’ente locale di cui il segretario era titolare al momento del collocamento in disponibilità, fatto salvo il rimborso della differenza a carico del Ministero dell’Interno. Si rammenta che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha abolito il divieto di reformatio in peius, questo è rimasto l’unico caso in cui i segretari mantengono l’indennità di posizione del precedente ente qualora appartenente ad una classificazione più elevata (in merito all’abolizione del divieto di reformatio in peius si veda la circolare del Ministero dell’interno n. 3636 (P) del 9 giugno 2014 ed il precedente articolo Il divieto di reformatio in peius per i segretari comunali si applica solo agli incarichi conferiti dopo il 1 gennaio 2014).
Pertanto, se a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il segretario nominato in ente appartenente ad una fascia di classificazione inferiore percepisce l’indennità di posizione commisurata all’ente di nuova nomina, tale principio trova una deroga nel caso che il segretario nominato si trovi in posizione di disponibilità: in tal caso mantiene l’indennità di posizione commisurata al precedente ente e la differenza retributiva, corrisposta dal nuovo ente, può essere richiesta al Ministero dell’interno.