da lucio guerra » 28/09/2018, 14:01
NON VI E' ALCUN OBBLIGO e non penso possa esserci in quanto la Tari di natura corrispettiva, per essere applicata, ha quale presupposto fondamentale la misurazione puntuale che allo stato attuale pochi comuni hanno
(art. 1, comma 668, legge 147/2013)
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa
corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani»
Quando è possibile istituire la tariffa corrispettiva?
- Presupposto materiale: realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti (ex DM 20 aprile 2017)
- Presupposto giuridico: espressa opzione per la tariffa corrispettiva nel regolamento comunale.