da Samuele77 » 11/10/2018, 15:35
Da notare che l'indennità maneggio valori oggi non esiste più, perché la sua fonte è stata disapplicata dall'art. 71 del CCNL 21.05.2018.
L'attività di maneggio valori (che per definizione non ha a che fare con transazioni elettroniche, ma con valori intrinseci, come il contante) può oggi essere remunerata con l'indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL 21.05.2018, in quanto si tratta di una delle causali che legittimano la corresponsione di questa nuova indennità.
Si tenga presente che l'importo giornaliero minimo e massimo dell'indennità condizioni di lavoro (da 1 a 10 euro/giorno) riguarda l'indennità complessiva, e che spetta al contratto integrativo stabilire il peso di ciascuna condizione nella quantificazione dell'indennità stessa.
Ad esempio, ipotizzando che il contratto preveda che l'indennità condizioni di lavoro possa teoricamente essere corrisposta in misura massima (vale a dire 10 euro al giorno), lo stesso CCDI deve stabilire quanto pesa ciascuna condizione. Ad esempio può stabilire che il disagio valga 2 euro, il rischio valga 5 euro, e il maneggio valori valga 3 euro (totale: 10 euro). Di conseguenza un dipendente può arrivare a 10 euro solo se:
- il CCDI, in considerazione delle caratteristiche dell'ente e delle sue attività, ha stabilito che l'indennità condizioni di lavoro possa essere corrisposta in misura massima;
- lo stesso dipendente, in base ad attestazione del suo responsabile di servizio in relazione alle eventuali specifiche contenute nel contratto decentrato, svolga sia attività disagiate, sia esposte a rischi in quanto pericolose o dannose per la salute, sia attività implicanti maneggio di valori.