IMU IMMOBILI MERCE

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Messaggioda CARLINA » 09/11/2018, 14:01

L'esonero imu per il saldo 2013 e anni seguenti, per gli immobili cosiddetti "merce per le imprese costrutirici" riguada solo gli immobili costruiti ed acquistati dall'anno 2013 oppure sono esonerati anche gli immobili costruiti molti anni prima?
Grazie mille
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Re: IMU IMMOBILI MERCE

Messaggioda AsproMonte » 09/11/2018, 16:09

Gli immobili acquistati non sono agevolati in nessun modo, l'agevolazione spetta solo al costruttore quindi non può valere per immobili acquistati ;)

L'agevolazione vale a decorrere dalla rata di saldo dell'anno 2013 e non mi sono mai fatto problemi su quando siano stati costruiti ;)

Aggiungo che in materia un commercialista di un contribuente mi ha fatto notare che una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha sentenziato che l'agevolazione introdotta poi a regime dall'anno 2014 secondo il legislatore (anche se non l'ha scritto) decorre dal 2012 (per fortuna altre CTR hanno scritto cose molto più realistiche) :twisted:
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Re: IMU IMMOBILI MERCE

Messaggioda AsproMonte » 20/11/2018, 18:53

Mi riaggancio a questa discussione per un quesito ... per l'anno 2013 un contribuente ha pagato la prima rata IMU sull'aliquota del 7,6 per mille e poi con l'esenzione della seconda rata il suo commercialista si è dimenticato di pagare la differenza tra l'aliquota in vigore per il 2013 (8,9 per mille) e l'aliquota su cui ha pagato l'acconto ... dopo ampie discussioni perché non trovato la denuncia con cui aveva dichiarato che questi immobili erano "immobili merce" mi ha tirato fuori una sentenza del 2017 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (che sarebbe competente nel caso del comune che seguo) la quale (con molta fantasia personalmente) decide che l'esenzione che il legislatore prevedeva a partire dal 01/01/2014 in realtà nella sua intenzione vale dal 01/01/2012 (cioè da quando è stata istituita l'imposta) ... gli ho eccepito una sentenza del 2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che (con molta più logica e cognizione personalmente) decide che la norma che prevedeva l'esenzione per la rata di saldo 2013 non ha in nessun modo valore retroattivo ... il commercialista a questo punto mi prospetta (se emetto avviso di accertamento) di fare ricorso e di fare richiesta di rimborso per gli importi pagati per il 2013 e per il 2012 (che tra l'altro sarebbe decaduto) ... come vedete la situazione? Posso utilizzare qualche altra motivazione valida e supportata a livello di norme di legge per sostenere la tesi dell'accertamento?

Grazie in anticipo ;)
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