Modalità di gestione delle funzioni fondamentali-quesito

Modalità di gestione delle funzioni fondamentali-quesito

Messaggioda segcom » 30/09/2019, 17:58

Questo Ente con deliberazione di CC _____ in data ____ ha aderito all’Unione Montana, approvando il relativo statuto e atto costitutivo, con assegnazione al nuovo Ente delle seguenti funzioni fondamentali, da svolgersi obbligatoriamente in forma associata, ai sensi dall’art. 14 commi 28 e 29 della Legge 122 del 2010:

- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali

- Catasto

- Statistica

- ulteriori funzioni e servizi possono essere conferiti dai Comuni all’Unione secondo modalità di volta in volta da concordare

In relazione a tale obbligo associativo l’Ente, unitamente ad altri 4 comuni contermini, ha approvato con atto di C.C. una convenzione per lo svolgimento in forma associata della funzione fondamentale inerente la “polizia municipale e la polizia amministrativa locale”, convenzione attualmente operativa tra gli enti associati.

Attualmente uno dei Comuni, aderenti alla predetta convenzione, senza recedere dalla convenzione in essere con i restanti 4 comuni contermini, ha approvato in CC il trasferimento della funzione fondamentale di “polizia” all’Unione Montana, ex art. 32 del TUEL 267/00, funzione questa che l’Unione già svolge per alcuni comuni del proprio territorio.

Premesso quanto sopra, la normativa in materia, all’articolo 14, comma 29, della Legge 122/2010 dispone che: “I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa”.

Il Comune, entrato in Unione, alla luce dell’articolo 14, comma 3 dell’Atto costitutivo, che dispone: “ai sensi dello Statuto, l’Unione Montana subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni ed ai compiti trasferiti con la presente convenzione”, sostiene che il suo ingresso in Unione dà titolo all’Unione medesima a subentrare nella convenzione esistente tra i 4 Comuni per la gestione associata della polizia municipale, riconoscendo con ciò ammissibile che, per la funzione fondamentale “de quo”, possano coesistere entrambe le forme associative (convenzione e Unione).

A parere dello scrivente Comune, il tenore della predetta disposizione inserita nell’atto costitutivo (articolo 14, comma 3 dell’Atto costitutivo) si riferisce esclusivamente ai contratti in essere, ovvero ai rapporti attivi e passivi del soggetto/ente che cede la propria funzione all’Unione (es. contratti di affitto, etc,), e non anche alla tipologia di forma associativa prescelta, che deve restare una, così come disposto dalla norma nazionale, articolo 14, comma 29, della Legge 122/2010 che, come sopra detto, espressamente vieta che la medesima funzione possa essere svolta da più di una forma associativa.

Per quanto sopra, a parere dello scrivente, il Comune che ha aderito all’Unione, avrebbe dovuto recedere dalla convenzione in essere e optare con successivo atto ad altra forma associativa prevista dalla legge, come quella dell’Unione.

Al fine di chiarire la problematica si chiede Vostro parere in merito.
segcom
 
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