Samuele77 ha scritto:ragioneria81 ha scritto:SaraTrib ha scritto:Per cui l'ente bandisce ad esempio n. 1 progressione orizzontale e i dipendenti delle varie categorie vengono valutati alla formazione di un'unica graduatoria?
Nel nostro ente il bando viene fatto per tutte le categorie formando così una sola graduatoria comune per B,C e D.
Nel caso specifico se c'è una sola unità di C allora che fa non passa mai? Lo trovo alquanto ingiusto. E poi la metà di 1 è 0,5, il quale si può arrotondare all'unità superiore, non vedo niente di così drammatico, soprattutto se quell'unità ha un'anzianità di 24 mesi ed una valutazione positiva nel triennio. I segretari in casi come questo dovrebbero mostrare una maggiore elasticità.
Purtroppo è la Corte dei Conti e la RGS che non sono elastiche... Nessuno di questi due organi di controllo avallerebbe mai la legittimità di una selezione PEO in cui si stanzi un budget per una categoria nella quale un solo dipendente avrebbe titolo a presentare domanda di partecipazione alla selezione (di conseguenza avendo il 100% delle possibilità di passare).
Per l'RGS (istruzioni per la compilazione del conto annuale del personale) il principio di selettività comporta un rapporto comunque non superiore al 50% tra il numero di vincitori delle PEO e il numero di dipendenti “aventi diritto” partecipanti alla selezione. Ergo gli aventi diritto devono essere almeno 2.
Questo a conferma del fatto che il Segretario ha sacrosanta ragione, e che nell'ente di cui parliamo l'unico modo per fare le PEO in modo da garantire la selettività (e quindi la legittimità) della procedura è farle con una selezione unica, una graduatoria unica e un budget unico a livello di ente.
Riporto un articolo a firma di Gianluca Bertagna che è emblematico per come si fa giurisprudenza nel nostro paese…
La quota limitata delle progressioni orizzontaliOggi, vorrei fare una domanda io. E non mi darò neppure una risposta. La lancio, la lascio cadere e non rispondo. Riguarda le progressioni orizzontali.
Art. 23 comma 2 del d.lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta): Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti. Questo è il principio enunciato dalla norma. Nessuna parola in più. E’ tutto lì. Non si parla nè di percentuali (quanto è la quota limitata) e neppure di base di calcolo dei dipendenti (aventi diritto o tutti).
Poi, a maggio del 2019, arriva la Circolare del Conto annuale. Ad una domanda della scheda SICI viene chiesto: Le PEO riferite all’anno di rilevazione sono riferite ad un numero limitato di dipendenti (cioè non superiori al 50% degli aventi diritto) ed operate con carattere di selettività secondo quanto previsto dall’art. 23 c. 2 del DLgs 150/2009 (S/N)?
Ed ecco la domanda: premesso che, come tutti sanno, il Conto Annuale vale più di un qualsiasi decreto legislativo, che posto occupa nella gerarchia delle fonti una previsione interpretativa contenuta in una parentesi di un kit di Excel?