mafalda rossi ha scritto:Aldilà della variazione di classamento che praticamente nessuno fa durante i lavori, permane comunque la fattispecie di area edificabile (se parliamo di ristrutturazione) e non di fabbricato inagibile quindi rigetterei la domanda anch'io di sicuro, per di più se manca anche la dichiarazione
se lui non contesta la sussistenza di area edificabile ormai io lascerei così, ovvero da rendita vecchia a rendita nuova, fermo restando che se fa ricorso e tra i motivi adduce non solo l'inagibilità ma anche il mancato presupposto di area, probabilmente gli avvisi vi verrebbero annullati.
mafalda rossi ha scritto:Però , non ricordo dove lessi, che qualora vi è una ricostruzione di fabbricato, su demolizione del preesistente, l'IMU non doveva essere calcolata sulla fattispecie area fabbricabile…. in virtù dell'assorbimento di questa nel fabbricato poi demolito…. forse ricordo male….
se ne leggono di ogni in giro, ma il comma 6 dell'art.5 parla chiaro, mi pare sia difficilmente contestabile. anche noi in passato avemmo un contenzioso dove addirittura il contribuente contestava il fatto che con l'area pagasse di più che con il fabbricato (a seguito di ristrutturazione dello stesso) e quindi non fosse possibile l'imputazione d'area. Ovviamente la CTP rigettò il ricorso proprio per l'art.5 comma 6.
ho imparato negli anni che a domanda si risponde, ne più ne meno. Quindi nelle motivazioni risponderei sul presupposto dell'inagibilità, per di più se l'area non l'avete considerata nemmeno voi. L'alternativa è annullare l'avviso d'ufficio (motivandolo con l'area per ristrutturazione) e rifarlo con l'area.