Vedi l'art. 7, comma 2, del CCNL 21.05.2018 (consultabile alla pagina
https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/comparto-delle-funzioni-locali/contratti.html):
"2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL".
Vedi anche Aran, La procedura della contrattazione decentrata integrativa, Comparto Regioni e Autonomie locali
Marzo 2013:
"I soggetti sindacali di cui sopra devono essere tutti formalmente convocati [per lo svolgimento delle trattative], fermo restando che l’eventuale assenza di uno di loro alla riunione, purché regolarmente convocati, non preclude l’avvio e lo svolgimento dei lavori negoziali.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL devono accreditare preventivamente i propri rappresentanti che parteciperanno alla trattativa, per la durata della stessa. Le organizzazioni sindacali decidono quali e quanti componenti debbano far parte della propria delegazione, anche per ogni seduta. Ciò nonostante, al fine di non congestionare la trattativa, sarebbe opportuno che le parti definiscano, anche informalmente, un numero massimo e quantitativamente limitato di rappresentanti che, per ogni organizzazione sindacale, partecipa alle trattative".