ARERA NON MOLLA

Re: ARERA NON MOLLA

Messaggioda lucio guerra » 11/04/2020, 14:54

Kaleb ha scritto:Per la cronaca, scampata una fesseria eccone pronta un'altra: con l'approvazione dell'emendamento Dell'Olio all'art. 67, comma 4, DL 18/2020 è saltata la proroga biennale di prescrizione e decadenza negli accertamenti degli Enti impositori (appena ritorna la normalità dovremo darci da fare con solleciti e accertamenti).


Infatti hanno richiamato solo i commi 1e3, del Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159, quello che ci interessava era invece il comma 2
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Re: ARERA NON MOLLA

Messaggioda lucio guerra » 25/04/2020, 17:44

E' STATO CONVERTITO IN LEGGE IL DL 18/2020 SENZA GIUSTAMENTE ACCOGLIERE GLI EMENDAMENTI ARERA MA NONOSTANTE QUESTO ARERA INVIA UN'ALTRO DOCUMENTO AL GOVERNO

https://www.arera.it/allegati/docs/20/136-20.pdf

IL TESTO DI LEGGE APPROVATO E' IL SEGUENTE

5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

VI SEMBRA CI SIANO CONDIZIONI OPPURE QUALCOSA DA INTERPRETARE ???? A ME NO

ARERA INVECE CHIEDE AL GOVERNO UNA SPECIFICA INTERPRETAZIONE - Leggete di seguito cosa scrivono e divertitevi

In particolare l’ARERA chiede al Governo una specifica in merito all’interpretazione dell’art. 107 comma 5 del decreto “Cura Italia”.Secondo l’ARERA “Al fine di delineare un quadro chiaro e stabile per una trasparente individuazione dei costi del servizio da ripartire tra gli utenti (secondo i meccanismi di mitigazione degli effetti negativi generati dall’attuale stato emergenziale sopra richiamati), l’Autorità ritiene opportuno che sia precisato - in un’ottica di certezza dei rapporti giuridici e degli obblighi in capo ai soggetti interessati, coniugando esigenze di tutela della finanza locale con le garanzie di continuità dei servizi essenziali e, dunque, con l’equilibro economico-finanziario dei gestori - che l’esercizio delle deroghe previste al comma 5 del citato articolo 107 del decreto-legge n. 18/2020 da parte dei Comuni possa avvenire, nei casi in cui si rinvengano difficoltà oggettive, tenuto conto delle documentabili criticità amministrative connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, sulla base di quanto stabilito dall’Autorità. La medesima Autorità intende agire affinché la vigente previsione normativa – riconoscendo ai Comuni la facoltà di avvalersi delle deroghe all’applicazione dell’articolo 1, comma 654, della legge n. 147/2013 (in ordine al principio di copertura dei costi del servizio) e dell’articolo 1, comma 683, della medesima legge (che richiede una determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva coerente con l’elaborazione del piano economico finanziario – PEF) – non sia interpretata come un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere. Un’impostazione diversa che, per una malintesa esigenza di semplificazione, si traduca in una invarianza dei corrispettivi, avrebbe il limite di non intercettare le profonde dinamiche avviatesi con l’emergenza in atto, tali da alterare, in alcuni casi in forte riduzione e in altri in aumento, i profili di costo del servizio
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Re: ARERA NON MOLLA

Messaggioda Kaleb » 25/04/2020, 19:48

Anche perché, se intervengono dei limiti alla deroga, dopo il termine massimo di approvazione del PEF secondo le norme ordinarie stiamo tutti freschi.. :?
L'unico possibile intervento chiarificatore può stare nel correggere, anche in via interpretativa, il macroscopico errore "i Comuni approvano", dato che si sa che non è così ;)

P.S. per inciso, ho guardato i proponenti dell'emendamento all'art. 107, comma 5, che citavi tu Lucio, e non sono pochi (area della maggioranza di governo/centrosinistra): hanno ritirato l'emendamento e l'hanno trasformato in ordine del giorno .. non l'abbiamo ancora scampata del tutto quindi: c'è ancora un'altra conversione in legge e un altro decreto-legge con la sua conversione..
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Re: ARERA NON MOLLA

Messaggioda lucio guerra » 25/04/2020, 20:01

Gli emendamenti alla camera li ha presentati solo fratelli d'italia, quindi ormai mi sento abbastanza tranquillo

Èd è corretto indicare i comuni approvano in quanto è il consiglio comunale che approva la deroga e quindi le tariffe 2020 in conferma di quelle 2019
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Re: ARERA NON MOLLA

Messaggioda Kaleb » 26/04/2020, 7:18

lucio guerra ha scritto:Èd è corretto indicare i comuni approvano in quanto è il consiglio comunale che approva la deroga e quindi le tariffe 2020 in conferma di quelle 2019


Mi sono spiegato male, è pacifico che siano i Comuni ad adottare l'avvalimento della deroga e la conferma espressa delle tariffe 2019 ribaltate sul 2020, salvo futuro conguaglio. Ma non è corretto, in base alla delibera Arera 443/2019, non tenere conto nell'articolo del procedimento che vede coinvolti più soggetti nella formazione e perfezionamento dell'iter del PEF (singoli gestori RSU, il Comune solo per quanto di sua competenza, l'ETC, l'Arera stessa), ciascuno con le sue incombenze e, soprattutto, i suoi ambiti di responsabilità (in passato magari era prassi comune transigere sulla suddivisione dei compiti, da quest'anno è meglio auto-responsabilizzare ognuno dei soggetti di ciascuna fase, data la presenza di dichiarazioni di veridicità, relazioni dettagliate e, soprattutto, diffide e sanzioni..)
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Re: ARERA NON MOLLA

Messaggioda lucio guerra » 26/04/2020, 7:51

è pacifico, a mio avviso, che la procedura di predisposizione ed approvazione del pf entro il 31-12-2020 debba essere la procedura arera

IL COMUNE APPROVA IL PEF VALIDATO dall’Ente territorialmente competente (ATO) .


La deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, che all’art. 6 definisce la seguente procedura di approvazione del piano economico finanziario :

Articolo 6 : Procedura di approvazione

- 6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore (_______) predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente (ATO) .
- 6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.
- 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente (ATO) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 6.4 Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente (ATO) assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità (ARERA) la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6.5 L’Autorità (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
- 6.6 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità (ARERA), di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente

DEFINIZIONI :

- ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - (ATO) è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- GESTORE del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU (_______), ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia ;
- AUTORITÀ (ARERA) è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
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Re: ARERA NON MOLLA

Messaggioda Kaleb » 26/04/2020, 8:00

Sì, sono d'accordo che non innova nulla sul procedimento Arera (anche diversi commentatori nei corsi concordano sul fatto che quel testo non ha implicazioni particolari), ma è comunque un'imperfezione nel testo letterale.. Va beh, niente di cui preoccuparsi ;) buona domenica!
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Re: ARERA NON MOLLA

Messaggioda lucio guerra » 04/05/2020, 19:28

Finalmente qualcuno si è svegliato

Ma sotto la cenere cova uno scontro a tutto campo con Arera. Per capirlo basta leggere la nota inviata al presidente dell’Anci Antonio Decaro da Andrea Gnassi, sindaco di Rimini che guida l’associazione in Emilia Romagna. Gnassi lamenta in pratica un’invasione di Arera nel campo dell’autonomia tributaria dei Comuni. E in modo speculare l’Authority, nella segnalazione a Governo e Parlamento, segnala nemmeno troppo fra le righe che le deroghe permesse dal decreto Marzo rischiano di alimentare una sorta di fuggi fuggi dei Comuni dalle regole del nuovo metodo tariffario.
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Re: ARERA NON MOLLA

Messaggioda Kaleb » 04/05/2020, 19:43

Era prevedibile una certa Interferenza dell'Autorità in ambiti altrui già nella legge 205/2017 che ne ha esteso i poteri al settore rifiuti, tanto più dopo aver visto il suo intenso attivismo dopo il 2011 nel settore idrico. L'ideale sarebbe che parlamentari vicini all'ANCI, ANUTEL e altri gruppi di riferimento degli Enti locali facessero le giuste pressioni alla maggioranza perché metta dei paletti allo straripare di competenze..
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