da RMonti » 06/02/2021, 9:40
Chi ti ha risposto, ti ha risposto correttamente (magari poteva spendere una parola in più per spiegarti il motivo).
A ogni modo i redditi assoggettabili a tassazione separata sono espressamente quelli previsti dalla dall'articolo 17 del DPR n. 917/86:
- trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato (c.d. “TFR“);
- emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
- indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili Indennità percepite da sportivi professionisti, al termine dell’attività sportiva;
- indennità di mobilità;
- prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale;
- plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni;
- plusvalenze realizzate a titolo di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.
- redditi percepiti da eredi o legatari, ma maturati in capo al soggetto de cuius.