da lucio guerra » 23/03/2021, 10:52 
			
			4. Per l'esercizio  2021,  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito  al  30
aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo  e'  autorizzato
l'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo   163   del   decreto
legislativo n. 267 del 2000. 
5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma
16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le
tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione
dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica
a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle
utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma  12,  del  decreto
legislativo 3 settembre  2020,  n.  116  deve  essere  comunicata  al
comune, o  al  gestore  del  servizio  rifiuti  in  caso  di  tariffa
corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.