da lucio guerra » 10/06/2021, 18:05 
			
			DECRETO SOSTEGNI
Testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 70 del 22 marzo 2021), coordinato con la legge di
conversione 21 maggio 2021,  n.  69  (in  questo  stesso  Supplemento
ordinario), recante: «Misure urgenti  in  materia  di  sostegno  alle
imprese e agli operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.». (21A03181) 
                           (( Art. 6 - sexies
 
       Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta
                         municipale propria
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare   degli   effetti   connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la
prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui  all'articolo
1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa
agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 1,  commi  da  1  a  4,  del  presente
decreto.
  2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili  nei
quali i soggetti passivi esercitano le attivita' di cui  siano  anche
gestori.
Art. 1 
Contributo a fondo perduto in  favore  degli  operatori  economici  e
  proroga dei termini (( in materia di dichiarazione precompilata  ))
  IVA 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  economici  colpiti  ((
dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19  )),  e'  riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di  partita
IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,  che  svolgono
attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non  spetta,  in
ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ai  soggetti  che  hanno
attivato la  partita  IVA  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, agli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo  74  nonche'  ai
soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo  unico  delle  imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  3. Il contributo spetta  esclusivamente  ai  soggetti  titolari  di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo  unico  delle
imposte sui redditi  ((  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986 )), nonche' ai soggetti con ricavi di  cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  ((  del  predetto  testo
unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma  1,  del  medesimo
testo unico, )) non superiori  a  10  milioni  di  euro  nel  secondo
periodo d'imposta antecedente (( a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore )) del presente decreto. 
  4.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 sia inferiore almeno del 30  per  cento  rispetto  all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi  dell'anno  2019.  Al
fine  di  determinare  correttamente  i  predetti  importi,   si   fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di
beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato  la
partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza
dei requisiti di cui al presente comma.