t&t ha scritto:"Almeno" :il dubbio nasce perché è previsto che non deve essere inferiore a 36 ore...facendo riferimento alle sole P.O.....e non si a diritto al recupero....mentre gli altri dipendenti possono utilizzare la così detta "banca delle ore": "il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore (mentre, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del CCNL del 31.3.1999 e salvo quanto previsto dall’articolo 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 e dall’articolo 16 del CCNL del 5.10.2001, non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, senza diritto ad eventuali recuperi, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire)"....ancora grazie per il confronto..
Questo che citi non è il testo di una norma, e nemmeno una interpretazione autentica, è invece una interpretazione unilaterale contenuta in un parere dell'Aran, che, in quanto tale non è vincolante. Questo parere, se letto nel senso che l'orario ordinario delle PO sia maggiore o uguale a 36 ore, non è coerente con la disciplina contrattuale nazionale, che non fa alcuna distinzione tra l'orario dei dipendenti PO e l'orario dei dipendenti non PO. Tantomeno il contratto stabilisce che le PO non hanno limiti di orario o non hanno un orario definito che vincola entrambe le parti. L'orario per tutti i dipendenti a tempo pieno, secondo i contratti nazionali degli enti locali è di 36 ore settimanali e la sua articolazione predeterminata (dalle... alle...) vincola entrambe le parti. Punto. Ogni prestazione aggiuntiva è ammessa solo a titolo di lavoro straordinario, cioè per esigenze eccezionali e impreviste cui non è possibile fare fronte con il lavoro nell'orario ordinario. Questo dice il contratto.
Il fatto che il contratto non preveda (di regola) la possibilità di retribuire (e quindi anche di recuperare) il lavoro straordinario delle PO non significa che quel lavoro "extra" sia ordinario o che l'orario in cui è svolto sia orario ordinario. Significa solo che, come è scritto nell'art. 15 comma 1 del CCNL 21.05.2018, per quel lavoro "extra" la retribuzione è forfettaria in quanto assorbita dalla retribuzione di posizione (e di risultato). Tanto è vero che il comma appena citato recita appunto "
Tale trattamento [la retribuzione di posizione e di risultato]
assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario". Si conferma, quindi, che anche le PO, oltre all'orario ordinario (che il contratto fissa per tutti i tempi pieni in 36 ore settimanali), possono solo svolgere lavoro straordinario, il quale è per tutti, senza distinzione PO/non PO, disciplinato dall'art. 38 del CCNL 14.09.2000: "
Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro". Quindi non esiste che alle PO possa essere chiesto, in modo ordinario e sistematico, di svolgere più di 36 ore settimanali. In conclusione: non è corretto, o quanto meno è fuorviante, dire che l'orario di lavoro delle PO è di almeno 36 ore settimanali, perché questo può lasciare intendere (e il quesito da te posto conferma questo fraintendimento) che le PO siano
ordinariamente chiamate a svolgere anche più di 36 ore settimanali, cosa che semplicemente è falsa in base alle norme contrattuali vigenti. Per questo l'Aran non avrebbe dovuto esprimersi in questi termini.