da 57albealbe » 18/01/2018, 19:37
Riporto la circolare Anci che può essere utile per chiarire le idee.
Oggetto: Canoni patrimoniali non ricognitori: Il Consiglio di Stato boccia il TAR Lombardia
e conferma il cumulo con la COSAP/TOSAP.
Il canone patrimoniale non ricognitorio è quel provento che i Comuni hanno titolo ad
incassare per tutte le occupazioni a carattere permanente del demanio o del patrimonio
stradale, in base alle previsioni dell’art. 27 del D. L.vo n. 285 del 1992. La sua
denominazione è legata al fatto che al contrario dei proventi “ricognitori”, la cui funzione
è unicamente di riconoscere il diritto di proprietà dell’ente senza relazioni con i benefici
dell’uso del bene, quello “non ricognitorio” costituisce in sostanza un corrispettivo per
l’uso particolare del suolo pubblico e nel determinarne la misura si deve avere riguardo,
tra l’altro, alla concreta utilità che l’utilizzatore ne ricava. A titolo d’esempio sono soggetti
a questo tipo di canone la cartellonistica pubblicitaria, le frecce pubblicitarie, l’arredo
urbano, l’illuminazione pubblica, nonché i cosiddetti sottoservizi (reti luce e gas) ed infine
le reti tecnologiche (fibre ottoche, telecomunicazioni, ecc.), con tutte le loro tipiche
infrastrutture (cabine, tralicci, manufatti di qualsiasi tipo). Proprio in ragione
dell’ampiezza e della varietà di questi possibili cespiti si è originato un consistente
contenzioso, che ha riguardato queste questioni:
a) se il Comuni fossero facoltizzati a richiedere tale canone solo sulla base della norma e
del proprio regolamento o se occorresse anche una specifica previsione contenuta nei
singoli provvedimenti di autorizzazione o concessione del suolo;
b) sui rapporti, di cumulo o di reciproca esclusione, tra questo canone e la TOSAP;
c) sui criteri di quantificazione.
Il Tar della Lombardia con una serie di decisioni dell’inizio di quest’anno (tra le quali la n.
260 del 22 gennaio 2015) si era espresso a favore degli utenti e quindi della tesi più
restrittiva su tutte le questioni indicate. Queste decisioni sono state però sospese dal
Consiglio di Stato (Sez. V, Ord. N. 3214 del 16 luglio 2015 e altre di analogo tenore), con
una serie di ordinanze cautelari di uguale tenore nelle quali si afferma la legittimità dei
regolamenti comunali contestati, richiamando i principi già in precedenza affermati con
la sentenza della stessa sezione 31 dicembre 2014 n. 6459. In tale giudizio, in cui si
contestava la pretesa di applicazione del canone da parte del Comune alla Società
interessata per la posa di una rete di fibra ottica, si era in particolare affermata la
possibilità del cumulo, in applicazione dell’art. 93 del D. L.vo n. 259 del 2003. Norma
specificatamente dettata per le reti di comunicazione elettronica ma che i giudici del
Consiglio di Stato interpretano come espressione di una regola applicabile anche a tutte
le altre tipologie di cespiti.
Si deve rammentare, da ultimo, che il canone può essere determinato
dall’Amministrazione con cadenza annuale, come a suo tempo chiarito dalla Circolare
MEF n. 43 del 20 febbraio 1996.
Quindi il Cosap è sostitutivo della Tosap e applicare a uno di questi istituti anche il canone patrimoniale non ricognitorio è alquanto rischioso perché c'è una folta giurisprudenza al riguardo che ne contraddice la facoltà di applicazione.
Per quanto riguarda il numero degli utenti della telefonia, penso che Tim sia al corrente di quante siano anche se il gestore è un'altro perché tutti passano dalle sue infratrutture/armadi. Il problema, semmai, è quello di come fare a controllare se il dato da loro comunicato è veritiero e aggiornato. Anche io non l'ho risolto nonostante me lo sia posto da qualche anno. Forse bisognerebbe provare ad interpellare l'AGCOM per le telecomunicazioni e l'ARERA per il gas ed energia elettrica.