da Paolo Gros » 16/02/2016, 12:18
coloro che sono stati dichiarati falliti
* coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo di tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto, una pena superiore al minimo edittale
* coloro che hanno riportato una condanna e pena detentiva accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II ed VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina
* coloro che hanno riportato due o più condanne o pena detentiva o pena pecuniari, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali
* coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.