impegni e accertamenti esercizio provvisorio

Re: impegni e accertamenti esercizio provvisorio

Messaggioda Domenico » 09/01/2015, 20:30

Grazie Andrea per la precisazione, leggendo i post ero andato in confusione.
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Re: impegni e accertamenti esercizio provvisorio

Messaggioda robespierre » 09/01/2015, 21:43

Andrea74 ha scritto:Cerco di fare un po' d'ordine....
Per l'esempio fatto, non va attivato il FPV. Al 31 dicembre, infatti, la spesa per tale servizio sarà da considerarsi esigibile e quindi presenta i requisiti per essere conservata a residui passivi, senza reimputazione sull'anno successivo. Il concetto di "esigibilità" è leggermente diverso da quello di "scadenza di pagamento". Sostanzialmente, si tratta di determinare il momento in cui la prestazione è stata compiutamente svolta e pertanto, anche in astratto, potrebbe esserne richiesto il pagamento. Stesso discorso si può fare per la fornitura di pasti, per le pulizie dei locali e per decine di altri esempi.

Inoltre, tenete presente che il FPV, che è un saldo contabile fra accertamenti ed impegni da reimputare, si attiva solo per le spese in conto capitale, per le spese correnti connesse a entrate specificamente vincolate e, per eccezione espressa, al trattamento economico accessorio del personale.
Nel caso della raccolta rifiuti, anche se volessimo considerarla spesa vincolata alla TARI (ma non è così ai fini del FPV), non dovremmo reimputare l'impegno in quanto anche l'accertamento collegato resterebbe imputato al 2015, esercizio in cui abbiamo fatto uscire gli avvisi di pagamento.

Il meccanismo non è dei più lineari, ma dopo un po' ci si prende su la mano.


Fammi capire una cosa ma l'istituzione del capitolo xyz- fpv in parte corrente
lo devo creare prima di approvare il bilancio. Se cosi fosse devo verificare se la spesa, impegnata nell'esercizio, e connessa a entrata vincolata, verra pagata nel prossimo esercizio. Quindi occorre a priori analizzare ogni singola previsione di spesa?
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Re: impegni e accertamenti esercizio provvisorio

Messaggioda Andrea74 » 10/01/2015, 12:30

Dobbiamo distinguere il FPV a livello di previsione e in fase di riaccertamento.
Almeno da come l'ho capito io (e non ho ancora certezze dopo un anno di sperimentazione), sono due concetti diversi.

In fase di previsione, il FPV serve a dare una rappresentazione corretta dell'impiego delle risorse acquisite con vincolo di destinazione (punto 5.4 del principio), per cui gli stanziamenti vanno fatti esclusivamente:
1) sui capitoli di spesa in conto capitale
2) sui capitoli di spesa corrente finanziati da entrate vincolate
3) sui capitoli di spesa corrente relativi al trattamento economico accessorio del personale
attraverso un'analisi delle probabili tempistiche di accertamento delle entrate e di imputazione contabile degli impegni (per gli investimenti, la fai con il cronoprogramma, per le poste correnti secondo il normale andamento dei procedimenti).
Quindi, per venire al succo della tua perplessità, le previsioni di spesa che devi analizzare a priori per la costruzione del FPV sono solo le 3 elencate sopra.

Diverso è il momento del riaccertamento dei residui. In questo caso, si tratta di una specie di "presa d'atto" a consuntivo. Infatti il principio la tratta come un'eccezione ("Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il FPV costituito in occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui")
Questa operazione non necessita quindi di stanziamenti di FPV sul bilancio preventivo. Ti troverai una serie di impegni, correttamente assunti (con obbligazione giuridica perfezionata), che però alla fine dell'anno non sono esigibili perché la prestazione non è avvenuta o non è stata completata. Questi impegni devono essere "reimputati", cioè tolti dalla competenza dell'anno precedente e reiscritti nella competenza dell'anno in corso (o eventualmente di anni successivi). La reimputazione avviene anch'essa mediante il FPV, che però viene creato successivamente, con una variazione del bilancio nell'anno n+1 a valere sull'anno n.
Nel primo anno di armonizzazione, fai una ricognizione su tutti gli impegni (e accertamenti, ovviamente...) conservati a residuo secondo il vecchio sistema contabile, per cui l'operazione prende il nome di riaccertamento straordinario.
Negli anni successivi, siccome saranno presenti solo impegni assunti con le nuove regole, l'operazione diventa riaccertamento "ordinario".

E' più facile a farsi che a dirsi.....
Andrea Minari
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Re: impegni e accertamenti esercizio provvisorio

Messaggioda robespierre » 10/01/2015, 15:51

Andrea74 ha scritto:Dobbiamo distinguere il FPV a livello di previsione e in fase di riaccertamento.
Almeno da come l'ho capito io (e non ho ancora certezze dopo un anno di sperimentazione), sono due concetti diversi.

In fase di previsione, il FPV serve a dare una rappresentazione corretta dell'impiego delle risorse acquisite con vincolo di destinazione (punto 5.4 del principio), per cui gli stanziamenti vanno fatti esclusivamente:
1) sui capitoli di spesa in conto capitale
2) sui capitoli di spesa corrente finanziati da entrate vincolate
3) sui capitoli di spesa corrente relativi al trattamento economico accessorio del personale
attraverso un'analisi delle probabili tempistiche di accertamento delle entrate e di imputazione contabile degli impegni (per gli investimenti, la fai con il cronoprogramma, per le poste correnti secondo il normale andamento dei procedimenti).
Quindi, per venire al succo della tua perplessità, le previsioni di spesa che devi analizzare a priori per la costruzione del FPV sono solo le 3 elencate sopra.

Diverso è il momento del riaccertamento dei residui. In questo caso, si tratta di una specie di "presa d'atto" a consuntivo. Infatti il principio la tratta come un'eccezione ("Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il FPV costituito in occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui")
Questa operazione non necessita quindi di stanziamenti di FPV sul bilancio preventivo. Ti troverai una serie di impegni, correttamente assunti (con obbligazione giuridica perfezionata), che però alla fine dell'anno non sono esigibili perché la prestazione non è avvenuta o non è stata completata. Questi impegni devono essere "reimputati", cioè tolti dalla competenza dell'anno precedente e reiscritti nella competenza dell'anno in corso (o eventualmente di anni successivi). La reimputazione avviene anch'essa mediante il FPV, che però viene creato successivamente, con una variazione del bilancio nell'anno n+1 a valere sull'anno n.
Nel primo anno di armonizzazione, fai una ricognizione su tutti gli impegni (e accertamenti, ovviamente...) conservati a residuo secondo il vecchio sistema contabile, per cui l'operazione prende il nome di riaccertamento straordinario.
Negli anni successivi, siccome saranno presenti solo impegni assunti con le nuove regole, l'operazione diventa riaccertamento "ordinario".

E' più facile a farsi che a dirsi.....


Sorgono mille perplessità:

Ti troverai una serie di impegni, correttamente assunti (con obbligazione giuridica perfezionata), che però alla fine dell'anno non sono esigibili perché la prestazione non è avvenuta o non è stata completata:

Toh. ero convinto che per "obbligazione giuridica perfezionata" si intendesse una operazione per la quale il credito è esigibile, ovvero la prestazione è stata resa, ed è arrivata la fattura che può essere liquidata. Insomma, quando nulla osti al pagamento della prestazione. Ora scopro che non è così perchè l'obbligazione può essere perfezionata anche se la prestazione non è avvenuta. (?). Mi lascia perplesso ma non metto in dubbio ciò che hai detto essendo alquanto ignorante in materia e in attesa dell'agognata pensione che mi permetta di uscire da questo manicomio.
Non ritieni che sarebbe stato molto più semplice e incisivo ai fini del controllo della contabilità pubblica un bilancio di pura cassa? Ma come è possibile armonizzare (armonizzare nei confronti di chi?) la contabilità che permette ancora il mantenimento dei residui, vero cancro di tanti bilanci fasulli. Tra l'altro se non erro nella contabilità dei Paesi UE i residui non esistono.
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Re: impegni e accertamenti esercizio provvisorio

Messaggioda Ragionier » 11/01/2015, 23:40

silviaivlis ha scritto:Dedizione esatta e risposta più che esaustiva, Andrea, grazie!!!
Per Rob, a bilancio approvato, credo che farò impegnare 11/12 in competenza e 1/12 su 2016... Ditemi se sbaglio!!!!


No, tutto sul 2015.
Riguardo i servizi di parte corente, vale la competenza economica.
Ciao.
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riaccertamento residui

Messaggioda MICOL » 12/01/2015, 10:55

grazie andrea che hai chiarito la questione ma chiedo conferma

siccome l'esigibilità degli acquisti di beni e servizi ( il 90 % delle spese!) è sull'anno in cui viene completamente effettuata la prestazione di fatto considero residuo nel 2014 solo le fatture aperte e le fatture che mi arrivano nel 2015 relative a prestazioni effettuate nel 2014 senza fare la variazione di esigibilità che devo fare solo per le operazioni che sono in corso (es manutenzioni iniziate e non finite, è corretto?)

ma nel bilancio di previsione 2015 vado a impegnare la spesa delle manutenzioni come facevo l'anno scorso a meno che l'utc mi dica che alcuni lavori non termineranno nel 2015 e quindi li devo impegnare con esigibilità 2015...cosa che ovviamente ora non sa! e quindi a gennaio 2016 mi troverò a verificare gli impegni con prestazioni non effettuate completamente (es riparazioni in corso) che con il riaccertamento ordinario devo traslare sul 2016

dimmi che è corretto :)
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Re: impegni e accertamenti esercizio provvisorio

Messaggioda Andrea74 » 12/01/2015, 13:46

Correttissimo.
L'utc dovrà fare qualche sforzo in più sulla programmazione sui lavori pubblici. Io l'anno scorso li ho gestiti un po' informalmente (anche perché ne avevamo talmente pochi....). Da quest'anno chiederò un cronoprogramma ufficiale per ciascun lavoro (ovviamente escluse le manutenzioni ordinarie o programmate), in modo da calcolare il FPV in maniera un po' più ragionata. Poi se il cronoprogramma non viene rispettato, faremo le variazioni.

Sulla spesa corrente, invece, credo purtroppo che non ci sarà via d'uscita sulle variazioni di esigibilità.... perché gli uffici continueranno ad impegnare alla fine dell'anno promettendo di chiudere entro il 31/12 e poi.... eh ma sai, c'era di mezzo Natale.... (ma toh! hai ragione.... d'altronde il Natale è sempre imprevedibile, non sai mai quando cade!)
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Re: impegni e accertamenti esercizio provvisorio

Messaggioda SISSA » 12/01/2015, 13:58

VORREI FAR APPROVARE UNA DELIBERA DI GIUNTA PER I DODICESIMI E CHIARIFICATRICE DELLA NUOVA SITUAZIONE. ENTE NON IN SPERIMENTAZIONE.
QUALCUNO DI VOI L'HA GIA' APPRONTATA?
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Re: impegni e accertamenti esercizio provvisorio

Messaggioda MICOL » 12/01/2015, 14:08

:D esatto e quindi cosa cambia rispetto al 267?
a parte i colleghi che impegnano la vigilia di natale (anche perché noi gli diciamo "impegna tutto perché non sappiamo l'anno prossimo come chiuderemo il bilancio!! :P ) se il prelievo del fondo lo faccio il 31/12 è evidente che la prestazione di servizio o l'acquisto di beni sarà fatto nell'anno successivo...quindi nella determina di impegno mi scrivo esigibilità anno n+1 e le somme dell'anno n le uso nell'anno n+1

ma sulle spese correnti se alla vigilia di natale faccio la determina a contrarre per far partire la gara e poi l'affidamento definitivo lo faccio a gennaio....applico il 183 c 3 e mando in avanzo o....tengo aperto il residuo al limite lo reimputo sul 2015....ditemi la verità :mrgreen:
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Re: impegni e accertamenti esercizio provvisorio

Messaggioda silviaivlis » 12/01/2015, 15:30

SISSA ha scritto:VORREI FAR APPROVARE UNA DELIBERA DI GIUNTA PER I DODICESIMI E CHIARIFICATRICE DELLA NUOVA SITUAZIONE. ENTE NON IN SPERIMENTAZIONE.
QUALCUNO DI VOI L'HA GIA' APPRONTATA?



Deliberazione della Giunta Comunale n. in data

OGGETTO: Esercizio provvisorio per l'anno 2015 - Attribuzione delle risorse ai responsabili della gestione - P.E.G. provvisorio.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali;

Visto il Decreto 24.12.2013 del Ministero dell´Interno (G.U. n. 301 del 30.12.2014) con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2015;

Dato atto che il bilancio di previsione 2015 non è stato ancora approvato, sia perché le risorse finanziarie a disposizione sono state delineate in linea di massima soltanto con la L. 23.12.2014 n° 190 "Legge di stabilità per l'anno 2015", sia per la particolare complessità delle operazioni prescritte per l'esercizio 2015 dal D.Lgs 23.06.2011 n. 118, come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Atteso che, quando il termine per l'approvazione è stato differito e il bilancio di pre-visione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge in regime di esercizio provvisorio, con la facoltà di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensil-mente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato (2014), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42”, che cambia radicalmente l'impianto della contabilità e del bilancio degli Enti locali, e in particolare:
• stabilisce negli allegati 1 e 4 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 i principi contabili generali ed applicati cui deve conformarsi la gestione; fra questi principi ha speciale rilievo quello della competenza finanziaria potenziata, quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfe-zionate attive e passive (accertamenti e impegni), per cui:
- le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere auto-rizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costi-tuendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa, e tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito e le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario l'obbligazione giuridica;
• istituisce come prima voce dell'entrata il fondo pluriennale vincolato, con due voci (in parte corrente e in c/capitale) di importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti;
• istituisce per ogni unità di voto della spesa il fondo pluriennale vincolato, di importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato;
• prescrive tuttavia che nel 2015 (primo esercizio di adozione del principio della competenza finanziaria potenziata) il fondo pluriennale vincolato venga iscritto a bilancio soltanto dopo il riaccertamento straordinario dei residui (adeguati al principio della competenza finanziaria potenziata) con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, effettuato contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014;

Evidenziato che l’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 stabilisce che il nuovo impianto contabile si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, ma che per questo primo anno gli schemi di bilancio e rendiconto previgenti conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, mentre gli schemi finanziari, economici e patrimoniali introdotti dalla nuova norma-tiva hanno funzione conoscitiva;

Visto l’articolo 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dall’art.1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10.08.2014 n. 126, e rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 16, del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, si applica la disciplina vigente nel 2014;

Visti inoltre l’articolo 2 della L. 07.08.1990 n. 241, comma 9-bis, come integrato dal D.L. 09.02.2012 n. 5 convertito nella L. 04.04.2012 n. 35, e la L. 23.12.2014 n. 190, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);

Precisato:
• che il Consiglio comunale con deliberazione 65/2014, esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016 ex art. 162, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
• che con deliberazione la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi e affidandoli, unitamente alle dotazioni finanziarie, ai responsabili dei servizi (art. 169 D. Lgs. 267/2000);
• che, ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000, nel piano esecutivo di gestione sono unificati organicamente il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi, di validità triennale;

Richiamato il decreto sindacale n. in data che attribuisce la responsabilità dei settori, servizi e centri di costo e ricavo fino al , in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che assegna al sindaco il compito di scegliere e nominare i responsabili dei servizi, in ordine tra l’altro ai procedimenti di assunzione della spesa e alla gestione dei budget;

Considerato che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, è necessario consentire l'esercizio delle attività gestionali ai direttori di ripartizione, cui le vigenti disposizioni legislative attribuiscono la competenza sulla gestione dei servizi;

Rilevata pertanto la necessità di assegnare, sulla base del bilancio 2014 assestato, le risorse ai responsabili dei servizi, a norma degli artt. 165 comma 9 e 169 del D. Lgs. 267/2000, in via provvisoria ed in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione-piano della performance-piano dettagliato degli obiettivi per il triennio 2015-2017;

Stabilito di riassegnare provvisoriamente (in attesa della definizione del PEG 2015) ai predetti responsabili le risorse finanziarie e gli obiettivi operativi e strategici definiti nel piano esecutivo di gestione-piano della performance-piano dettagliato degli obiettivi approvato con delib. G.C. , fermi restando i seguenti obiettivi di carattere generale:
• la razionalizzazione nell’impiego delle risorse umane e strumentali assegnate;
• la razionalizzazione delle spese da effettuarsi, al fine di garantire il persegui-mento degli obiettivi in termini di maggior efficacia ed efficienza;
• il monitoraggio continuo degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate as-segnate, sia in c/competenza sia in c/residui;
• la razionalizzazione delle forme di gestione dei servizi e la puntualità nella loro erogazione;
• l'osservanza dei vincoli relativi al patto di stabilità e ai tempi medi di pagamen-to;
• l'adeguamento al nuovo impianto contabile, e in particolare la collaborazione nel processo di riclassificazione del bilancio e nel riaccertamento ordinario e straordinario dei residui;
• l'attivazione della fattura elettronica, il rispetto delle nuove norme sugli acquisti, il completamento delle attività legate alla riorganizzazione della macro-struttura.

Rilevata l’urgenza del presente provvedimento, per la necessità di affidare i budget e gli obiettivi ai sopraccitati responsabili;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune ed il Regolamento di contabilità;

Visto il modello organizzativo generale approvato con Deliberazione G.C. n. in data e la nuova dotazione organica approvata con decorrenza

Visto il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Acquisiti i pareri resi ai sensi ex art.49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sul-l'ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 e s.m.i., riportati in calce;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati,
1. Di dare atto, che i responsabili dei servizi individuati con decreto sindacale n. in data , ai fini della gestione opereranno in regime di esercizio provvisorio, sulla base del piano esecutivo di gestione per l’anno 2014, qui integralmente richiamato, e con la facoltà di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
2. Di riassegnare a ciascun responsabile le dotazioni finanziarie e gli obiettivi ordinari e di sviluppo di cui al piano esecutivo di gestione-piano della performance-piano dettagliato degli obiettivi 2014-2016, in attesa che gli obiettivi definitivi vengano approvati con il PEG 2015;
3. Di assegnare loro, inoltre, i seguenti obiettivi di carattere generale:
- la razionalizzazione nell’impiego delle risorse umane e strumentali assegnate;
- la razionalizzazione delle spese da effettuarsi, al fine di garantire il persegui-mento degli obiettivi in termini di maggior efficacia ed efficienza;
- il monitoraggio continuo degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate as-segnate, sia in c/competenza sia in c/residui;
- la razionalizzazione delle forme di gestione dei servizi e la puntualità nella loro erogazione;
- l'osservanza dei vincoli relativi al patto di stabilità e ai tempi medi di pagamen-to;
- l'adeguamento al nuovo impianto contabile, e in particolare la collaborazione nel processo di riclassificazione del bilancio e nel riaccertamento ordinario e straordinario dei residui;
- l'attivazione della fattura elettronica, il rispetto delle nuove norme sugli acqui-sti, il completamento delle attività legate alla riorganizzazione della macro-struttura;
4. Di dare atto che durante l’esercizio provvisorio dovrà essere rigorosamente ri-spettato il disposto di cui all’art. 163 comma 1 del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Di trasmettere ai responsabili dei servizi e al segretario generale il presente atto, con valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nel presente provvedimento.
Con votazione favorevole ed unanime, resa nei modi di legge, il presente provvedi-mento è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000.
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