da Kaleb » 12/03/2020, 10:17
DPCM 11 marzo 2020, art. 1, numero 6:
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Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 [promozione delle ferie e congedi ordinari] e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
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Finché lasciano spazi di discrezionalità alle Amministrazioni e non prevedono sanzioni immediate ed individuali in capo ai vertici politici/amministrativi per le violazioni è la solita sequenza di grida manzoniane, utili a pettinare le bambole.. come pannicelli caldi per una frattura esposta.