da Marco Sigaudo » 25/11/2015, 13:18
Buongiorno Francesco La Piana.
Ai fini del momento di emissione della fattura si rileva come la normativa ci venga incontro, se non sbaglio ’art. 6 del DPR 633/1972.
Quando si parla di beni mobili, come in questo caso, il momento impositivo è rappresentato dalla consegna del bene, pertanto in ipotesi di fatturazione immediata la fattura va emessa entro lo stesso giorno di effettuazione dell’operazione, quindi entro la mezzanotte del giorno in cui è stata effettuata la cessione del bene.
Nel caso di invece di fatturazione differita la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo, la cessione deve essere stata accompagnata da un documento di trasporto.
Nel caso di fatturazione differita è obbligatorio indicare sulla fattura il numero e la data dei documenti di trasporto, non è necessario riportare anche la data della effettiva spedizione.
Nella seconda ipotesi, qualora si superi il termine o non vi sia ddt, si deve procedere con l'emissione dello scontrino.
Marco Sigaudo
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