da Kaleb » 27/08/2022, 20:23
Certamente, a condizione che si rispettino le disposizioni in base alle quali notifichi via PEC: art. 6 comma 1-quater D.Lgs. 82/2005 e/o art. 60 comma 7 DPR 600/1973. A oggi l'INAD (indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche NON imprenditori / professionisti) sebbene le linee guida AGID siano state approvate non è ancora operativo (sta ritardando la fase attuativa), ma lo sono INI-PEC (imprese e professionisti ordinistici) e IPA (Pubbliche amministrazioni), assolutamente utilizzabili e consultabili. Se l'indirizzo in INI-PEC è invalido/inattivo puoi seguire la procedura suppletiva dell'art. 60 citato, previa convenzione con Infocamere.
P.S. Esiste anche la possibilità di eleggere domicilio digitale speciale con particolari procedure, ma data la particolarità dello stesso, non mi avventurerei per quella strada per ora.