Per la serie "un colpo al cerchio ed uno alla botte" sentenza contraria dove si sostiene che il fabbricato in sopraelevazione non è tassabile come area, ma rientra già nell'imposta sul fabbricato sottostante......
Cassazione n.6040 del 28.02.2023sulla base di principi già affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 10735 del 20/5/2013; Cass. n. 23347 del 15/12/2004) per la determinazione della base imponibile di un’area sopraelevata rispetto ad altro piano di un edificio, quindi, non trova applicazione il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6, che disciplina l'utilizzazione edificatoria dell'area (individuando come base imponibile il valore dell'area stessa), ma l'art. 2, comma 1, lettera a), che per l'assoggettabilità ad imposta del «fabbricato di nuova costruzione» individua due criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione;
ne consegue che, nella specie, non essendosi realizzato alcuno dei due presupposti, essendo rimasta definitivamente accertata, in esito al giudicato indicato in premessa, la mancata ultimazione della
sopraelevazione nell’anno 2011 (né risulta aver mai costituito oggetto di discussione l’utilizzo dell’area prima dell’ultimazione dei lavori), il Comune non poteva assoggettare ad ICI l'area su cui si sviluppava la cubatura in
relazione alla sopraelevazione dell’edificio sottostante, non essendovi altra «area fabbricabile» che quella su cui insisteva l'edificio già a suo tempo realizzato, ed il Comune poteva pretendere il pagamento dell’ICI solo con riferimento alla parte sottostante del fabbricato, sulla quale si stavano effettuando i lavori di sopraelevazione;
peccato abbiano saltato a piè pari sentenze successive che dicono il contrario