tassazione area edificabile utilizzata per sopraelevazione

tassazione area edificabile utilizzata per sopraelevazione

Messaggioda Gonnosfanadiga » 12/09/2017, 13:14

Buongiorno a tutti,
vi espongo il mio caso, sperando che qualcuno mi possa aiutare.

Ho inviato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione per a.f. ad una contribuente che ha presentato richiesta di sopraelevazione su un fabbricato di sua proprietà(la madre però ha il diritto di abitazione per coniuge superstite), costruendo un altro appartamento di mq.235 con una scala interna(in progetto).
L'immobile è in fase di ultimazione e per lo stesso non è mai stata pagata l'imposta. Avendo ricevuto l'avviso di accertamento, ha presentato ricorso dichiarando che sulla base della risoluzione 8/df del 22/07/2013 la pretesa tributaria risulta infondata.

Dovrei annullare l'avviso?

Grazie
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Re: tassazione area edificabile utilizzata per sopraelevazio

Messaggioda Unborn » 12/09/2017, 13:40

Cassazione n. 10082 e 10083/2014 - Cassazione 12037/2015
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Re: tassazione area edificabile utilizzata per sopraelevazio

Messaggioda Gonnosfanadiga » 12/09/2017, 15:32

Grazie!!
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Re: tassazione area edificabile utilizzata per sopraelevazio

Messaggioda Gonnosfanadiga » 12/09/2017, 15:47

Purtroppo le sentenze 10083/2014 e 12037/2015 non le trovo, però la n°10082 mi è di aiuto.
Grazie ancora
Gonnosfanadiga
 
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Re: tassazione area edificabile utilizzata per sopraelevazio

Messaggioda Unborn » 13/09/2017, 7:31

la 10083 del 2014 riguarda il medesimo contenzioso
la 12037 del 2015 te l'ho caricata qui, magari può servire ad altri....

https://ufile.io/nt0qe

entra nel link e clicca su slow download file.....
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Re: tassazione area edificabile utilizzata per sopraelevazio

Messaggioda Unborn » 01/03/2023, 11:00

Per la serie "un colpo al cerchio ed uno alla botte" sentenza contraria dove si sostiene che il fabbricato in sopraelevazione non è tassabile come area, ma rientra già nell'imposta sul fabbricato sottostante...... :?

Cassazione n.6040 del 28.02.2023

sulla base di principi già affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 10735 del 20/5/2013; Cass. n. 23347 del 15/12/2004) per la determinazione della base imponibile di un’area sopraelevata rispetto ad altro piano di un edificio, quindi, non trova applicazione il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6, che disciplina l'utilizzazione edificatoria dell'area (individuando come base imponibile il valore dell'area stessa), ma l'art. 2, comma 1, lettera a), che per l'assoggettabilità ad imposta del «fabbricato di nuova costruzione» individua due criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione;


ne consegue che, nella specie, non essendosi realizzato alcuno dei due presupposti, essendo rimasta definitivamente accertata, in esito al giudicato indicato in premessa, la mancata ultimazione della
sopraelevazione nell’anno 2011 (né risulta aver mai costituito oggetto di discussione l’utilizzo dell’area prima dell’ultimazione dei lavori), il Comune non poteva assoggettare ad ICI l'area su cui si sviluppava la cubatura in
relazione alla sopraelevazione dell’edificio sottostante, non essendovi altra «area fabbricabile» che quella su cui insisteva l'edificio già a suo tempo realizzato, ed il Comune poteva pretendere il pagamento dell’ICI solo con riferimento alla parte sottostante del fabbricato, sulla quale si stavano effettuando i lavori di sopraelevazione;


peccato abbiano saltato a piè pari sentenze successive che dicono il contrario
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