da albino » 16/04/2015, 15:24
TARSU 2008 e 2009
Il Comune interessato gestisce in forma diretta la riscossione dei tributi con il sistema dell’ ingiunzione ex 639/1910.
Il Comune, invece, spedisce con raccomandata del 2/01/2015 avviso di accertamento ( oltretutto non previsto e dovuto)- Il Contribuente riceve l’ avviso l’8/01/2015.
Il Contribuente non ha mai prodotto alcuna denuncia di variazione rispetto all’ originaria.
Il Contribuente contesta le procedure e i termini decadenziali e prescrizionali della pretesa e chiede l’ annullamento,in autotutela, dell’ avviso di accertamento per le seguenti regioni:
1)-Decadenza del potere di esigerla sin dal 31/12/2001 e 31/12/2012 per il fatto che l’ emissione del ruolo 2008 ( con scadenza riscossione 2013) e ruolo 2009 ( con scadenza riscossione 2014) non sono atti previsti in quel Comune che, invece, gestendo direttamente la riscossione, deve utilizzare ( come previsto anche dal regolamento comunale entrate) il sistema dell’ ingiunzione ex rdl n.639/1910 da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’ accertamento definitivo per “ L’EFFETTO ULTRA ATTIVO” della denuncia originaria ( art.70 D.Lgs. n.507/93). Il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all’ accertamento definitivo ( Cass. N.10590 del 9/05/2007) .
VI E’DI PIU’ :
2)- intervenuta prescrizione quinquennale alla data del 31/12/2013 e 31/12/2014 ( avviso unico di accertamento anno 2008 e 2009 pervenuto a mezzo raccomandata l’ 8/01/2015).La Suprema Corte con la sentenza n.17644 del 27/06/2008 afferma: ” l’ interruzione della prescrizione a mezzo lettera raccomandata ha effetto da quando essa è ricevuta dal destinatario e non dalla data di consegna dell’ ufficio postale”.
Da questi ed altri presupposti è scaturita l’ istanza di annullamento in autotutela dell’ avviso di accertamento della TARSU 2008 e 2009 ,per intervenuta decadenza,rispettivamente, in data 31/12/2011 e 31/12/2012 ( quindi ancora prima dell’avvenuta spedizione dell’avviso(raccomandata del 2/01/2015) – e della data di legale consegna da parte dell’ agente postale( 8/01/2015), in applicazione della inderogabile norma di cui all’ art.1 comma 163 ,della legge 27 dicembre 2006, n.296, nonchè alla intervenuta prescrizione per il decorso di 5 anni
( - Corte di Cassazione Sentenza del 12 febbraio 2008, n. 3263-
- Corte Cassazione Sentenza del 23 febbraio 2010 n.4283-
- Corte di Cassazione n.17644 del 27 giugno 2008-)
Qualcuno continua a sostenere che per il Comune non è ancora intervenuta nè la prescrizione né la decadenza per aver emesso ruoli con scadenza marzo 2013 (ruolo 2008) e con scadenza luglio 2014( ruolo 2009).
Cosa ne pensate ?