gestione diretta riscossione TARSU -Decadenza e prescrizione

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Messaggioda albino » 16/04/2015, 15:24

TARSU 2008 e 2009
Il Comune interessato gestisce in forma diretta la riscossione dei tributi con il sistema dell’ ingiunzione ex 639/1910.
Il Comune, invece, spedisce con raccomandata del 2/01/2015 avviso di accertamento ( oltretutto non previsto e dovuto)- Il Contribuente riceve l’ avviso l’8/01/2015.
Il Contribuente non ha mai prodotto alcuna denuncia di variazione rispetto all’ originaria.
Il Contribuente contesta le procedure e i termini decadenziali e prescrizionali della pretesa e chiede l’ annullamento,in autotutela, dell’ avviso di accertamento per le seguenti regioni:
1)-Decadenza del potere di esigerla sin dal 31/12/2001 e 31/12/2012 per il fatto che l’ emissione del ruolo 2008 ( con scadenza riscossione 2013) e ruolo 2009 ( con scadenza riscossione 2014) non sono atti previsti in quel Comune che, invece, gestendo direttamente la riscossione, deve utilizzare ( come previsto anche dal regolamento comunale entrate) il sistema dell’ ingiunzione ex rdl n.639/1910 da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’ accertamento definitivo per “ L’EFFETTO ULTRA ATTIVO” della denuncia originaria ( art.70 D.Lgs. n.507/93). Il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all’ accertamento definitivo ( Cass. N.10590 del 9/05/2007) .

VI E’DI PIU’ :

2)- intervenuta prescrizione quinquennale alla data del 31/12/2013 e 31/12/2014 ( avviso unico di accertamento anno 2008 e 2009 pervenuto a mezzo raccomandata l’ 8/01/2015).La Suprema Corte con la sentenza n.17644 del 27/06/2008 afferma: ” l’ interruzione della prescrizione a mezzo lettera raccomandata ha effetto da quando essa è ricevuta dal destinatario e non dalla data di consegna dell’ ufficio postale”.

Da questi ed altri presupposti è scaturita l’ istanza di annullamento in autotutela dell’ avviso di accertamento della TARSU 2008 e 2009 ,per intervenuta decadenza,rispettivamente, in data 31/12/2011 e 31/12/2012 ( quindi ancora prima dell’avvenuta spedizione dell’avviso(raccomandata del 2/01/2015) – e della data di legale consegna da parte dell’ agente postale( 8/01/2015), in applicazione della inderogabile norma di cui all’ art.1 comma 163 ,della legge 27 dicembre 2006, n.296, nonchè alla intervenuta prescrizione per il decorso di 5 anni
( - Corte di Cassazione Sentenza del 12 febbraio 2008, n. 3263-
- Corte Cassazione Sentenza del 23 febbraio 2010 n.4283-
- Corte di Cassazione n.17644 del 27 giugno 2008-)


Qualcuno continua a sostenere che per il Comune non è ancora intervenuta nè la prescrizione né la decadenza per aver emesso ruoli con scadenza marzo 2013 (ruolo 2008) e con scadenza luglio 2014( ruolo 2009).
Cosa ne pensate ?
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Re: gestione diretta riscossione TARSU -Decadenza e prescriz

Messaggioda Paolo Gros » 17/04/2015, 7:31

il punto 1 rende giustizia al quesito
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Re: gestione diretta riscossione TARSU -Decadenza e prescriz

Messaggioda albino » 17/04/2015, 14:32

quindi la tesi del contribuente è quella giusta ?l
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Re: gestione diretta riscossione TARSU -Decadenza e prescriz

Messaggioda albino » 20/04/2015, 0:01

quindi la tesi del contribuente è quella giusta e il Comune deve procedere all' accoglimento dell'istanza di annullamento dell' avviso di accertamento in autotutela?
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Re: gestione diretta riscossione TARSU -Decadenza e prescriz

Messaggioda Paolo Gros » 20/04/2015, 7:38

e' solo la mia opinione
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Re: gestione diretta riscossione TARSU -Decadenza e prescriz

Messaggioda NIKI » 22/04/2015, 14:45

Albino,
io penso che dopo l'emissione del ruolo,tramite riscossione diretta, l'ente deve emettere ,entro cinque anni, l'accertamneto per omesso/parziale pagamento: Vista la disposizione recata dal comma 161 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006 per cui, con riferimento ai Tributi Locali, occorre procedere "alla rettifica
delle dichiarazioni incomplete, o infedeli, o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato" entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il
versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; ed entro tre anni in cui l'accertamento diventa definitivo(60gg dalla notifica) deve emettere l'ingiunzione fiscale(infatti la norma che citi tu(sull'ingiunzione) dice: entro tre anni da cui l'accertamento diventa definitivo, e l'avviso ordinario nn puo' essere un accertamneto.
Ciao
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Re: gestione diretta riscossione TARSU -Decadenza e prescriz

Messaggioda albino » 22/04/2015, 17:13

Caro Niki, Il Comune gestisce direttamente la riscossione decidendo di farla con il sistema dell' ingiunzione fiscale. Il contribuente non ha mai prodotto alcuna denuncia di variazione rispetto all’ originaria.
Il Contribuente contesta le procedure e i termini decadenziali e prescrizionali della pretesa e chiede l’ annullamento,in autotutela, dell’ avviso di accertamento per le seguenti regioni:
1)-Decadenza del potere di esigerla sin dal 31/12/2001 e 31/12/2012 per il fatto che l’ emissione del ruolo 2008 ( con scadenza riscossione 2013) e ruolo 2009 ( con scadenza riscossione 2014) non sono atti previsti in quel Comune che, invece, gestendo direttamente la riscossione, deve utilizzare ( come previsto anche dal regolamento comunale entrate) il sistema dell’ ingiunzione ex rdl n.639/1910 da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’ accertamento definitivo per “ L’EFFETTO ULTRA ATTIVO” della denuncia originaria ( art.70 D.Lgs. n.507/93). Il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all’ accertamento definitivo ( Cass. N.10590 del 9/05/2007) . In questo caso è applicabile l' art.1 comma 163, della legge 296/2006 e tutti gli altri eventuali atti e provvedimenti ( pur non essendo richiesti da nessuna norma come avvisi di accertamento, avvisi bonari etc.) devono essere fatti entro i tre anni dall' accertamento definitivo che equivale all' originaria dichiarazione del contribuente.Ciò posto non solo per le annualità 2008 e 2009 ma anche per quelle del 2010 e 2011, è intervenuta la decadenza del potere di poter riscuotere la tarsu.In tal senso esistono anche sentenze della Commissione Tributaria di quella Provincia.
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Re: gestione diretta riscossione TARSU -Decadenza e prescriz

Messaggioda albino » 13/06/2015, 16:08

aspetto altro punto di vista circa la mia ultima osservazione..
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Re: gestione diretta riscossione TARSU -Decadenza e prescriz

Messaggioda emanuela72 » 15/06/2015, 17:00

Anche io mi comporto come NIKI
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Re: gestione diretta riscossione TARSU -Decadenza e prescriz

Messaggioda spigolatrice » 24/06/2015, 5:09

nel caso della tares 2013 in riscossione diretta e con notifica di avviso di pagamento bonario rimasto insoluto alle scadenza devo emettere direttamente l'ingiunzione maggiorata del 30 % delle sanzioni entro il terzo anno successivo (31/12/2015) senza fare l'avviso di accertamento??

l'iscrizione a ruolo e' sempre possibile?
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