DIRITTO DI ABITAZIONE

DIRITTO DI ABITAZIONE

Messaggioda annama » 16/05/2019, 9:30

Gentilissimi,
ho il caso di due coniugi proprietari al 100% di due immobili uno nel mio comune e l'altro in altro comune, il coniuge A vive e risiede nel mio comune, il coniuge B ha residenza in altro comune, ma di fatto vive con la moglie nel mio comune. Alla morte di A e dopo qualche anno trasferisce la residenza nell'immobile di A dove di fatto ha comunque sempre vissuto, ancorchè senza averne la residenza.
Può B far valere il diritto di abitazione, sostenendo che non sussiste alcuna separazione e che la vita famigliare si è sempre svolta nel mio comune.

Come mi devo comportare?
Grazie
Anna
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Re: DIRITTO DI ABITAZIONE

Messaggioda Unborn » 16/05/2019, 9:58

Calma e sangue freddo:

1- Essendo sposati qual'era la loro abitazione principale? quella nel tuo comune o nell'altro? Perchè posso dichiararle entrambe come ab. principale solo per determinati motivi....sensati...al di la della residenza. Ricordiamoci anche della dimora abituale del nucleo familiare e non solo dell'aspetto anagrafico. Questo è stato verificato? Lui stava di là a quanti km di distanza? perchè la residenza in altro comune deve poggiare su motivi validi (lavoro ad esempio) e anche di buon senso, non solo per non pagare il tributo.

2- Ammesso vi fossero i requisiti per esentare entrambi gli immobili, una volta che B sposta la residenza nell'immobile di A sarà esente, ma pagherà quello nell'altro comune.

Far valere il diritto di abitazione nell'immobile dove stava solo A, a che fine? per continuare a non pagare entrambe le abitazioni nel periodo nel quale non ha spostato la residenza? non colgo la domanda forse....anche perchè il diritto di abitazione individuerebbe in ogni caso il soggetto passivo non per forza l'esenzione dal tributo
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Re: DIRITTO DI ABITAZIONE

Messaggioda lucio guerra » 16/05/2019, 11:02

Fino alla morte di A) sembrano presenti evidenti comportamenti elusivi ai quali il mef ha lasciato spazio

dalla esposizione sembra non corretto applicare l'agevolazione per abitazione principale nei 2 comuni (si sarebbe dovuta applicare solo nel comune di residenza di A) in quanto per il soggetto B) non sono stati riscontrati i requisiti necessari per poter usufruire dell'agevolazione di abitazione principale in quanto :
1) non sono riscontrabili le effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative
2) l'immobile non risulta stabile dimora, in base alle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali

http://tuttopa.it/viewtopic.php?f=7&t=5477&start=0

Dalla Morte di A)

- l'immobile in cui aveva residenza A) con dimora abituale anche di B) soggetto passivo diventa B) al 100 con diritto d'abitazione art.540
- l'immobile in cui aveva la residenza B) diventa (anzi secondo la mia opinione lo è sempre stato) immobile a disposizione
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Re: DIRITTO DI ABITAZIONE

Messaggioda annama » 17/05/2019, 6:53

Concordo con quanto scritto dal dr. Guerra.
Si potrebbe obiettare l'elusione dell'imposta sull'immobile di B, che nel frattempo è stato venduto. In effetti i coniugi vivevano 6 mesi in una casa e 6 mesi nell'altra. B aveva residenza in altro comune per motivi di cura.
Negare il diritto di abitazione solo perche avevano residenze diverse mi lascia perplessa.
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