Sulla questione c'è molta confusione.
- Secondo la legge, (art. 8 DLgs 66/2003)se l’orario di lavoro giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa, stabilita dai CCNL, per il recupero delle energie psicofisiche. Nel caso in cui il CCNL non la preveda, deve essere di almeno 10 minuti.
- Per quanto riguarda invecel'erogazione del buono pasto la pausa deve essere non inferiore a 30 minuti e non superiore a 120. (artt. 45 e 46 CCNL 14/9/2000).
- La pausa per il pasto, se coincidente, assorbe quella per il "recupero delle energie"
- La pausa è posta fuori dall'orario di lavoro e non deve essere retribuita (art.5 c.1 R.D.n.1955/1293; art.45 comma 2 CCNL 14/9/2000) .
Art. 8 DLgs 8/4/2003 n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" 1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa,
le cui modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1,
in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata
non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
3.
Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata
i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.