Pausa pranzo

Pausa pranzo

Messaggioda giugno2010 » 15/09/2017, 9:44

Buongiorno,
ho un pò di confusione sulla pausa pranzo; di quanto deve essere per i dipendenti di un Comune'

Mi spiego: leggendo la normativa trovo che la pausa per chi lavora più di 6 ore in un giorno deve essere di 10 minuti;
ma per il recupero psico-fisico non deve essere inferiora ai 30 minuti...

Sono a chiedere per chi lavora più di sei ore al giorno di quanto deve essere la pausa? 10 o 30 minuti

Sono in confusione!
giugno2010
 
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Re: Pausa pranzo

Messaggioda an.bal » 15/09/2017, 9:58

la pausa è dettata dall'articolazione dell'orario di lavoro (cosa dice il vs regolamento?)

in più tutti i dipendenti devono essere messi nella condizione di fare una pausa di 10 minutio dopo 6 ore di lavoro continuativo.

questo vuol dire ad esempio che nei gg senza rientro con un orario previsto di 6 ore, se necessario dello straordinario, prima occorre fare la pausa di 10 minuti e poi lo strordinario.

nei gg di rientro (6 + 3) la pausa è dettata dall'articolazione dell'orario di lavoro e di solito è mezz'ora (in questo caso la mezz'ora assorbe i dieci minuti)

se fate 7.12 tutti i giorni >> dopo 6 ore 10 minuti di pausa
an.bal
 
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Re: Pausa pranzo

Messaggioda gsalurso » 15/09/2017, 14:44

Sulla questione c'è molta confusione.

  1. Secondo la legge, (art. 8 DLgs 66/2003)se l’orario di lavoro giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa, stabilita dai CCNL, per il recupero delle energie psicofisiche. Nel caso in cui il CCNL non la preveda, deve essere di almeno 10 minuti.
  2. Per quanto riguarda invecel'erogazione del buono pasto la pausa deve essere non inferiore a 30 minuti e non superiore a 120. (artt. 45 e 46 CCNL 14/9/2000).
  3. La pausa per il pasto, se coincidente, assorbe quella per il "recupero delle energie"
  4. La pausa è posta fuori dall'orario di lavoro e non deve essere retribuita (art.5 c.1 R.D.n.1955/1293; art.45 comma 2 CCNL 14/9/2000) .

Art. 8 DLgs 8/4/2003 n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.
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