da Kaleb » 27/05/2020, 22:47
Sebbene per il pubblico impiego non si applichi una procedura aggravata per le dimissioni come quella p.es. del D.Lgs. 151/2015 (contro le c.d. dimissioni in bianco), trovo che un minimo di certezza giuridica sia imprescindibile: la posta elettronica ordinaria da sola non dà garanzie né della provenienza né del ricevimento; non c'è una firma autografa né digitale o elettronica qualificata; non c'è un documento di identità allegato; non è una PEC .. direi che è un po' poco per considerarla valida, giuridicamente rilevante e riconducibile a chi asserisce di averla inviata, meglio che reiteri le dimissioni rispettando certe forme minime.